Appalti

Niente violazione dello «stand still» con la sola esecuzione anticipata dell'appalto

Inibisce/impedisce solamente la stipula del contratto

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di Stefano Usai

La violazione dello «stand still», ovvero del termine di 35 giorni dall'ultima comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, inibisce/impedisce solamente la stipula del contratto ma non anche l'avvio dell'esecuzione (anticipata) dell'appalto. In questo senso, il chiarimento fornito dal Tar Campania, Napoli, sezione V, con la sentenza n. 78/2022.

La vicenda
Tra i vari rilievi, la ricorrente si suole della violazione, da parte della stazione appaltante, dell'obbligo del cosiddetto stand still. In pratica, lo stand still (articolo 32, commi 9 e seguenti, del Codice dei contratti) costituisce una sorta di "quarantena" dell'affidamento che impedisce la stipula del contratto prima che siano trascorsi 35 giorni dall'ultima comunicazione di aggiudicazione dell'appalto. Lo stand still quindi, si sostanzia in un termine posto a favore degli operatori economici che si ritengano lesi dalle operazioni compiute dalla stazione appaltante evitando la "prematura" stipula del contratto che renderebbe più complicato (e spesso invano) il ricorso di chi ritiene di poter ottenere l'affidamento.
Secondo la ricorrente, stante l'impugnazione degli atti di gara, la stazione appaltante non avrebbe potuto né stipulare il contratto né affidare in via d'urgenza il servizio ma avrebbe dovuto attendere l'esito della procedura sull'istanza cautelare richiesta. Nel caso posto all'attenzione del giudice campano nel periodo di "quarantena" la stazione appaltante si era, in realtà, limitata solamente alla consegna in via d'urgenza dell'esecuzione dell'appalto e non anche alla stipula del correlato contratto. Proprio questo motivo, nella corretta interpretazione della norma, porta il giudice a respingere la doglianza.

Le motivazioni
Nel caso di specie, si è chiarito che la violazione della regola dello «stand still» «presuppone che sia intervenuta la stipulazione del contratto, senza la quale non sussiste alcuna violazione della clausola di stand still, non essendo l'esecuzione in via d'urgenza parificabile alla stipulazione del contratto».
In ogni caso, precisa il giudice, la violazione della regola in parola «senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta» di per sé l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione III, 17 giugno 2019, n. 4087; Tar Lazio, Roma, sezione II , 11 marzo 2021 , n. 3047).
Inoltre, nel caso di specie, si era in presenza di un servizio essenziale che non poteva tollerare interruzione (in particolare, l'affidamento riguardava una serie di servizi di vigilanza antincendio relativa a diversi presidi ospedalieri) «dovendosi chiaramente evitare di lasciare i presidi ospedalieri privi delle prescritte garanzie in caso di incendio, con evidenti profili di responsabilità per la tutela della saluta pubblica».
Da ultimo, a ribadire la statuizione, il giudice campano rammenta, in ogni caso, che per effetto dei recenti provvedimenti emergenziali (Dl 76/2020 convertito dalla legge 120/2020) l'esecuzione in via d'urgenza risulta – almeno fino al 30 giugno 2023 - fortemente suggerita/incentivata dal legislatore (nell'ottica di una richiesta velocizzazione dell'esecuzione dei contratti per favorire la ripresa nel post-pandemia).
In questo senso, l'articolo 8, comma 1, lettera a) del Dl 76/2020 prevede che «è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».
Da notare, che la disposizione ultima citata risulta particolarmente utile anche in relazione dei contratti del Pnrr quale autentica misura di semplificazioni lasciando, al Rup (organo che gestisce anche la questione dell'esecuzione anticipata) poche alternative se non debitamente motivate.

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