Fisco e contabilità

No della Corte dei conti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio da spese legali

Gli impegni da conferimento di incarico a legali esterni vanno imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato per garantire la copertura della spesa

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di Corrado Mancini

Con il parere n. 99/2020, la sezione regionale della Corte dei conti della Lombardia, rispondendo al quesito di un Comune, ritorna sul tema dei debiti fuori bilancio e in particolare, sui debiti dovuti a spese legali.

Il Comune istante, che già aveva provveduto al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio disciplinato dall'articolo 194 del Dlgs 267/2020, in ragione della soccombenza in una causa pendente presso il Tar, chiedeva il parere circa la possibilità di "estendere" il riconoscimento, oltre che alle spese liquidate dal giudice in sentenza a carico del Comune e a favore dei ricorrenti vittoriosi in primo grado, anche alle spese legali sostenute dall'ente locale resistente per la propria difesa, rimaste a suo carico.

La Corte ha evidenziato come l'ente abbia correttamente e doverosamente proceduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per le spese legali che è stato condannato a rifondere alla controparte con sentenza esecutiva ma ha precisato che il riconoscimento non può essere esteso alla diversa fattispecie di debito derivante dall'acquisizione del servizio legale di difesa in giudizio del Comune rimasto soccombente.

In proposito la Corte ha evidenziato come nella fattispecie si debba desumere che non siano state seguite le regole ordinarie per l'assunzione degli impegni di spesa previste dall'articolo 191 del Dlgs n. 267, e dal principio contabile, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese di difesa in giudizio dell'amministrazione locale.

In effetti, il principio contabile 4/2 al punto 5.2 lettera g) prevede che gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, siano imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa.

In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 Dlgs 118/2011, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno e alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato, al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.

Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

Così operando l'ente avrebbe garantito la copertura in bilancio delle proprie spese legali evitando la formazione di ulteriori debiti fuori bilancio, avrebbe evitato altresì di dover procedere con una nuova procedura di riconoscimento (articolo 194 del Tuel) e alla trasmissione della stessa alla Procura regionale della Corte dei conti, per la valutazione dei profili di responsabilità.

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