Amministratori

Non è consentito l’accesso massivo e generalizzato nei confronti di una società inhouse

Non può essere ammessa una sostanziale forma di controllo dell’intera attività svolta

immagine non disponibile

di Ulderico Izzo

Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 347/2024, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale non può essere consentita una sostanziale forma di controllo dell’intera attività svolta da una società inhouse in tutta la sua vita sociale, controllo che si vorrebbe porre in essere attraverso una domanda di accesso massiva.

Il fatto

Una società inhouse, totalmente partecipata da vari enti pubblici, Comuni della Provincia di Monza e della Brianza e di altre quattro province della Lombardia, ...