Non è possibile rideterminare i compensi dei revisori stabiliti nella delibera di nomina
Salvo casi di modifica legislativa o errore nella definizione dell'importo
Non è possibile rideterminare i compensi dei revisori stabiliti nella delibera di nomina, salvo casi di modifica legislativa o errore nella definizione dell'importo; così si è espresso in un parere il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno.
Nel caso oggetto del parere viene riferito che l'organo di revisione del Comune è stato nominato con delibera consiliare del 2021 nella quale è stato confermato il compenso attribuito al precedente organo; il compenso è stato fissato nella misura dell'importo massimo spettante agli enti della fascia demografica precedente (10.150,00 euro) arrotondato per eccesso a 10.500,00, aumentato del 50% al Presidente. Non viene precisato se l'importo sia stato concordato in fase di accettazione dell'incarico conseguente al sorteggio, oppure se i revisori siano venuti a conoscenza dell'importo dopo la delibera.
Nel parere viene evidenziato che la determinazione del compenso è tra gli elementi che vanno espressamente comunicati al revisore ai fini della sua decisione in merito all'accettazione o meno dell'incarico, desumendo che nel caso di specie almeno inizialmente ci sia stata una tacita accettazione da parte dei revisori del compenso offerto dall'ente. Dopo pochi mesi dalla nomina, il collegio di revisione ha eccepito l'erroneità chiedendo l'applicazione del compenso massimo della fascia demografica di appartenenza del comune pari a 12.890,00 euro. Il segretario generale dell'ente ha chiesto quindi se il compenso determinato nella delibera di nomina del collegio sia conforme alla normativa e al principio dell'equo compenso e se sia possibile procedere ad una variazione durante il triennio dell'incarico.
In risposta alla richiesta ricevuta, viene richiamato il comma 7 dell'articolo 241 del testo unico n. 267 del 2000 in base al quale «l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina», rimettendo, dunque, la determinazione dell'emolumento alla discrezionalità e alla responsabilità dell'organo politico al quale compete, ai sensi dell'articolo 234 del testo unico, la nomina dell'organo di revisione. Per quanto riguarda la determinazione del compenso dell'organo di revisione economico-finanziaria, l'articolo 241, comma 1, del predetto testo unico rimanda al decreto interministeriale la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori; decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 che ha adeguato le tabelle fino ad allora in vigore previste con precedente decreto del 2005.
L'articolo 241 delega a una norma di rango secondario la determinazione dei soli limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, prendendo quali parametri oggettivi di riferimento la classe demografica e le spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale, per contro, la disciplina in vigore non fissa un limite minimo. In proposito, l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del ministero dell'Interno, con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerati coincidenti con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore. Ne consegue, si legge nel parere, che nel caso di specie, la scelta del consiglio comunale di applicare un compenso leggermente superiore al massimo della fascia precedente sia conforme all'orientamento ministeriale.
É dunque da escludere la facoltà per gli enti locali di adeguare il compenso in corso di rapporto, salvo che non sia intervenuta una modifica normativa o non si sia verificato un palese errore nella determinazione dell'importo, questo per evitare variazioni incrementali del compenso che determinerebbero maggiori oneri a carico del bilancio a discapito dell'indipendenza dell'organo di revisione che potrebbe essere in tal modo posto in condizione di "riconoscenza" verso il proprio controllato. L'ente potrebbe, invece, valutare se applicare le maggiorazioni parametrate alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale di cui al decreto interministeriale ministeriale 21 dicembre 2018, se spettanti e non computate nella delibera di nomina per mero errore o dimenticanza.
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