Amministratori

Nuove elezioni se il sindaco è ineleggibile, illegittima la surroga con il primo dei non eletti

Lo afferma la prima sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16223/2020

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di Amedeo Di Filippo

Nel caso in cui il sindaco eletto sia colpito da una ragione di ineleggibilità, dichiarata dal giudice, è necessario procedere a nuove elezioni e non è possibile surrogarlo con il primo candidato sindaco non eletto. Lo afferma la prima sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16223/2020.

Il caso
La Corte è stata chiamata a dirimere la vicenda di un sindaco, dichiarato ineleggibile in quanto amministratore delegato di una struttura convenzionata con il Comune, che la Corte d'appello ha sostituito nella carica con il primo dei non eletti. Il motivo del ricorso in Cassazione è che la corte territoriale non avrebbe potuto sostituire all'eletto il candidato risultato primo in ordine di voti espressi, posto che le norme prevedono, nel caso di venir meno delle condizioni di eleggibilità, nuove elezioni e non la surrogazione.
La Corte d'appello ha invece ragionato in base all'articolo 22, comma 12, del Dlgs 150/2011 che affida al giudice che accoglie il ricorso l'onere di corregge il risultato delle elezioni e sostituire ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

Il sistema elettorale
I giudici della cassazione non hanno condiviso questa tesi, evidenziando che le disposizioni di legge devono essere interpretate alla luce del sistema elettorale nella sua interezza e secondo i principi che lo governano. In particolare, il potere affidato al giudice dalla norma processuale del 2011 comporta che questi è obbligato a sostituire con il nuovo eletto nel caso di correzione del risultato elettorale, ma solo qualora «un simile esito sia contemplato dalla legge elettorale applicabile nel caso all'esame». E la regola della surrogazione può essere applicata solo nell'ambito di sistemi elettorali – di matrice proporzionale – in cui, essendo i candidati posti all'interno di una stessa lista, è possibile sostituire l'uno con l'altro senza che ciò produca una radicale alterazione della volontà espressa dagli elettori.
Nel caso della elezione del sindaco, invece, si ha un sistema maggioritario che ha lo scopo di assicurare una amministrazione stabile premiando il candidato su cui si appunta il maggior numero di consensi e nel quale l'indicazione di quest'ultimo da parte degli elettori rappresenta il momento essenziale della competizione elettorale, «in ragione – si legge nella sentenza – dell'intensità del rilievo che la sua persona riveste nel sistema elettorale per il comune». Un meccanismo, questo, che va peraltro riferito anche al candidato sindaco non eletto, in quanto la determinazione della minoranza in consiglio avviene parimenti mediante il riferimento al dato elettorale delle liste a lui collegate.

Nuove elezioni
Così conformato il sistema elettorale del sindaco, la Cassazione taccia come illogica e aberrante la conclusione adottata dalla corte territoriale di sostituire il sindaco prescelto dal voto elettorale con il primo dei non eletti, talché l'accertata ineleggibilità del primo cittadino suffragato dalla volontà popolare non può che condurre alla caduta dell'intero consiglio comunale e all'indizione di nuove elezioni.

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