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Contratto, nuove regole sul cumulo dei permessi orari

L'articolo 41 del nuovo contratto disapplica l'articolo 32 del contratto del 21 maggio 2018

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di Consuelo Ziggiotto

Il divieto di cumulo nella stessa giornata dei permessi orari per motivi personali e familiari e dei permessi per visite, con altre tipologie di permessi fruibili a ore previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, cede alla possibilità di affiancarli, sempre nella stessa giornata, ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 104/1992, ai permessi e ai congedi disciplinati dal Testo Unico sulla maternità e paternità, nonché ai permessi brevi a recupero.

Questo il risultato delle modifiche apportate alla disciplina dei permessi orari che restituisce maggiore conciliazione, legittimando un cumulo non tollerato dalle disposizioni disapplicate del contratto del 21 maggio 2018.

L'articolo 41 del contratto del 16 novembre 2022 disapplica l'articolo 32 del contratto del 21 maggio 2018 portando alcune significative novità alle regole di utilizzo delle 18 ore annue di permesso retribuito per particolari motivi personali e familiari.

Non necessitano di specifica documentazione e/o motivazione e, non ultimo, nel caso in cui siano negati, il diniego deve essere motivato e formalizzato.

Al pari di prima sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima e, diversamente da prima, possono essere cumulati, nella stessa giornata, con i permessi a tutela della grave disabilità quando goduti ad ore, con i congedi parentali ad ore, con i permessi prenatali e con i riposi giornalieri meglio noti come «ore di allattamento». Possono essere cumulati nella stessa giornata anche con i permessi brevi a recupero, cumulabilità, questa ultima, meno seducente per il lavoratore, giacché non riducono il debito orario e comportano il recupero delle ore non lavorate entro i due mesi successivi. Il mancato recupero determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Figurerebbe più suggestivo il cumulo dei permessi per motivi personali con ore di riposo compensativo, la cui legittimità sembra compromessa dalle deroghe che non li comprendono.

L'articolo 44 del contratto del 16 novembre 2022 recante la disciplina sui permessi per viste, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, disapplica l'articolo 35 del contratto del 21 maggio 2018 innovando le regole sul divieto di cumulo con le stesse deroghe elencate per i permessi per motivi personali.

Rimane da chiarire se sarà possibile cumulare nella stessa giornata i permessi per motivi personali e i permessi per visite, con un permesso orario per partecipare ad un'assemblea sindacale o per l'espletamento del mandato Rsu o per l'espletamento del mandato elettivo (in qualità di assessore e/o consigliere comunale), configurandosi in capo al lavoratore un diritto soggettivo alla loro fruizione, o con un permesso per il diritto allo studio (150 ore).

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