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Nuovi piani assunzionali: novità per gli organi di revisione

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di Grazia Zeppa (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Gli organi di revisione degli enti territoriali sono alle prese con i nuovi piani assunzionali 2025-2027, piani che per Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane vedono l’applicazione dell’articolo 33 del Dl 34/2019.

È appena il caso di rammentare che tale articolo, se da un lato in questi anni ha visto la sua applicazione in momenti diversi per effetto di distinti decreti attuativi, dall’altro ha previsto un nuovo sistema di regole basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, superando i previgenti criteri del turnover. Nonostante un diverso avvio, le prime sono state le Regioni (1° gennaio 2020), seguite dai Comuni (20 aprile 2020) e, per ultime, da Province e Città metropolitane (1* gennaio 2022), è stato previsto per tutti un unico termine per la cosiddetta «fase di prima applicazione», fissato al 31 dicembre 2024.

Ma cosa cambia per gli enti e conseguentemente per gli organi di revisione dal 2025? Innanzitutto a partire dal 1° gennaio 2025 si applicano le regole generali senza tenere conto dei correttivi di spesa previsti annualmente dai diversi decreti attuativi (articolo 5 del Dm 3 settembre 2019, Dm 17 marzo 2020, Dm 11 gennaio 2022). E questo si traduce per gli enti “virtuosi” in un iter procedurale dei piani più snello, mentre per gli enti “non virtuosi” nell’obbligo di applicare il turnover al 30% sino al conseguimento del valore soglia previsto dalla fascia demografica di riferimento. Ed è proprio in quest’ultimo caso, che gli organi di revisione sono tenuti a prestare la maggiore attenzione, anche in previsione della prescritta asseverazione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, che ancora oggi rappresenta la novità più impattante per i controlli che gli organi di revisione sono tenuti a effettuare sui piani assunzionali, anche in termini di responsabilità, rispetto al passato.

Si sottolinea infatti, anche in questa sede, che nei primi anni di applicazione delle nuove regole, gli enti, anche di grandi dimensioni, hanno trovato talvolta difficoltà operative e, quindi anche gli organi di revisione, in alcuni casi richiamati dalle diverse Sezioni territoriali di controllo della Corte dei conti proprio sul fronte della mancata asseverazione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

In merito, vale la pena chiarire la situazione di mancata asseverazione dell’organo di revisione, in quanto non resa, dal caso in cui l’organo di revisione, dopo aver fatto un’accurata disamina e valutazione degli equilibri sotto ogni profilo, perviene, fornendo adeguate motivazioni, a non asseverare il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. Quest’ultimo caso, nelle realtà che presentano forti criticità può purtroppo verificarsi e può trovare ragione in quelle circostanze in cui l’organo di revisione rileva situazioni e fatti che possono compromettere in chiave prospettica il mantenimento pluriennale degli equilibri di bilancio.

L’ANCREL si è occupata sin dall’introduzione della nuova norma di fornire a tutti gli associati uno schema di parere e uno schema di asseverazione che risultasse una guida concreta sia per l’attività istruttoria, sia per la resa finale del parere e contestuale asseverazione, assumendosi in taluni casi anche la responsabilità di alcune interpretazioni che poi sono state confermate da successivi orientamenti giurisprudenziali, basti pensare alla possibilità di utilizzare i residui da turnover in alternativa ai nuovi spazi derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, o dall’istruttoria necessaria per giungere ad una corretta asseverazione.

Si è dovuto attendere, infatti, la deliberazione n. 7/2022 in sede giurisdizionale delle Sezioni Riunite, con la quale sono stati forniti per la prima volta orientamenti giurisprudenziali per addivenire a una corretta asseverazione degli equilibri pluriennali di bilancio nella loro accezione più ampia, prevedendo anche l’intervento dell’ente.

Un altro aspetto che gli organi di revisione devono considerare è rappresentato dal «quando esprimere e asseverare», infatti per effetto delle modifiche apportate dal Dm 25 luglio 2023 al principio contabile applicato 4.1, il parere e la prescritta asseverazione sono resi a una proposta di piano assunzionale 2025-2027 inserita nell’ambito della sezione organizzazione e capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) e non più in sede di Documento Unico di Programmazione; quest’ultimo deve contenere unicamente la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale e non più il piano stesso.

Con un comunicato del 30 marzo 2025, il Presidente dell’Anac ha ritenuto opportuno evidenziare che, per i soli enti locali, il termine ultimo per l’adozione del Piao è fissato al 30 marzo 2025, a seguito del differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, disposto con decreto del 24 dicembre 2024. In merito si rammenta che la scadenza naturale del Piao 2025-2027 è il 31 gennaio di ogni anno (articolo 6 del Dl 80/2021), quindi gli organi di revisione di enti che hanno approvato i bilanci entro il 31 dicembre 2024, hanno già reso parere e asseverazione, ma per tutti gli enti che usufruiranno della citata proroga, come previsto dall’articolo 8, comma 2, del Dpcm 132/2022, il termine è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

Per i nuovi piani occupazionali 2025-2027, anche sulla base dell’esperienza specifica maturata nel corso di questi anni, l’Ancrel ha messo in questi giorni a disposizione di tutti gli associati uno schema di parere aggiornato, proponendo una guida utile per l’attività istruttoria dell’organo di revisione, sia per l’espressione del parere, sia per la resa dell’asseverazione, con il proposito di agevolare il lavoro di tutti i colleghi per un adempimento che rimane ancora oggi sicuramente tra i più complessi in capo agli organi di revisione.

(*) Dottore commercialista e Revisore enti territoriali – Presidente Ancrel Romagna