Appalti

Nuovo codice appalti, norme sulla sicurezza inderogabili

Le modifiche introdotte dal Dl 146/2021 tra i criteri direttivi del Ddl delega

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di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Il disegno di legge delega al Governo (approvato dal Senato e ora alla Camera) per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture contiene diversi rimandi alla disciplina del lavoro.L'adozione di un nuovo codice degli appalti si è resa necessaria a seguito dei vari interventi normativi che hanno inserito numerose modifiche sull'impianto originario del vigente codice emanato con il Dlgs 50/2016, che nel tempo ha perduto la sua organicità anche in relazione alle numerose disposizioni d'urgenza introdotte a seguito dell'epidemia da Covid-19. Nell'ultimo periodo, con il Dl 146/2021, sono state introdotte profonde novità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di lavoro irregolare, introducendo alcune importanti modifiche al Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Modifiche, queste ultime, chiaramente enunciate tra i principi e i criteri direttivi cui dovrà ispirarsi il nuovo codice, nella parte in cui si fa riferimento alla «inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare». Tra le conseguenze che interessano le stesse stazioni appaltanti c'è la previsione, contenuta nella delega, in base alla quale il nuovo codice dovrà stabilire il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale ivi operante, anche mediante specifici percorsi di formazione.Tra le misure inderogabili a tutela della sicurezza appare rilevante riportarsi alla ridefinizione che il nuovo articolo 14 del citato testo unico ha assegnato al preposto, prevedendo tempestivi poteri d'intervento, la verifica dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali e sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali.

Non si ritiene, invece, che sussista l'obbligo del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice di comunicare il nominativo del preposto alla stazione appaltante, visto che l'articolo 19, comma 8-Bis, del testo unico individua il destinatario di tale comunicazione nel «datore di lavoro committente», escludendo, implicitamente, l'appalto pubblico.In merito al contrasto al lavoro irregolare si ritiene utile riportarsi al citato testo unico sulla sicurezza, che all'articolo 14 (come modificato) amplia il campo d'intervento sanzionatorio prevedendo la sospensione dei lavori in caso di impiego irregolare del 10% del personale occupato, in luogo del precedente 20 per cento. Sempre ai fini del contrasto al lavoro irregolare il nuovo codice, tra le clausole sociali, dovrà prevedere che ai lavoratori in subappalto vengano garantite le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell'appaltatore.

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