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Obiettivi dei dirigenti, la Corte dei conti ammette anche quelli riferiti ad attività ordinarie in condizioni di difficoltà dell'ente

Tra gli elementi essenziali da considerare il numero delle figure a disposizione e le risorse disponibili

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di Arturo Bianco

Gli obiettivi assegnati ai dirigenti possono riferirsi alle attività ordinarie e non devono essere necessariamente legati alla attivazione di nuovi servizi; nella loro assegnazione le amministrazioni devono tenere conto della propria condizione, dal che può derivare un giudizio diversificato; la loro inadeguatezza deve essere provata da parte del procuratore contabile ed essi possono essere adottati anche nella parte finale dell'anno se l'ente ha dato corso alla loro assegnazione in forma provvisoria. Sono queste le principali indicazioni contenute nella sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Sicilia n. 635/2022. La pronuncia è molto attenta alle condizioni differenziate delle amministrazioni e assume questo come un punto di riferimento per giudicare la legittimità delle scelte degli enti.

In primo luogo, viene ribadito che la magistratura contabile può occuparsi del ciclo della performance: anche se siamo nell'ambito di atti che rientrano nella sfera della discrezionalità amministrativa. Essa deve verificare in questo ambito se le scelte compiute dall'ente sono coerenti con le previsioni dettata dalla normativa.

Altra indicazione che riprende principi già affermati è quella che ci ricorda come la prescrizione contabile matura decorsi 5 anni dalla data in cui i pagamenti illegittimi sono stati effettuati o dalla loro scoperta. Essa non assume quindi come termine iniziale quello della adozione dell'atto.

L'indennità di risultato è una forma di salario accessorio che non spetta ai dirigenti per il generico svolgimento di attività o in ragione del ruolo svolto, ma per il raggiungimento degli obiettivi assegnati in modo preventivo da parte dell'organo di governo. Gli obiettivi devono rispondere ai requisiti dettati dal Dlgs 150/2009, a partire dalla loro misurabilità e non devono essere generici. Ma spetta alla procura della Corte dei conti provare quelli che sono i loro vizi e le loro carenze, il che non può essere contestato se non in modo preciso e puntuale. Gli obiettivi possono avere una natura di cosiddetto mantenimento, cioè di consolidamento di risultati che sono già stati raggiunti, e in tale ambito essi possono puntare al miglioramento della qualità e dell'efficienza di un servizio. Viene richiamato espressamente il parere Aran n. 19932/2015.

Altra importante indicazione è che occorre tenere conto della condizione effettiva dell'ente: il che vuol dire che anche obiettivi riferiti ad attività meramente ordinarie in presenza di condizioni di difficoltà dell'ente soddisfano i requisiti di loro legittimità. É strettamente connessa a questo la considerazione che influisca anche la riduzione del numero dei dirigenti: in questo caso si determina infatti un aumento dell'impegno richiesto a ognuno di essi, il che costituisce un dato di cui tenere conto. Altro elemento essenziale da considerare è costituito dalle risorse disponibili.

Le contestazioni devono essere precise e analitiche, indicando quali sono gli obiettivi generici e quelli privi dei requisiti fissati dal legislatore: in mancanza di questa dimostrazione non si può trarre la conclusione dell'illegittimità delle scelte compiute dagli enti.

Una ultima indicazione è quella che le segnalazioni delle illegittimità da cui scaturisce l'azione della magistratura contabile devono essere specifiche e non riferite in modo indifferenziato a una pluralità di fatti, ma solo a dei casi concreti, ivi comprese le relazioni degli organi di polizia delegati alla effettuazione delle indagini.

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