Amministratori

Occupazione del suolo pubblico, «no» se crea intralcio al traffico pedonale o assembramenti

Così il Tar Veneto a una società, titolare dell'attività di somministrazione alimenti e bevande a Venezia

immagine non disponibile

di Domenico Carola

I giudici della terza sezione del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con la sentenza n. 998/2021 hanno ritenuto legittimo il diniego all'occupazione di suolo pubblico che crea intralcio al traffico pedonale o genera assembramenti.

Una società, titolare dell'attività di somministrazione alimenti e bevande a Venezia - San Marco, nel corso dello scorso anno, aveva chiesto il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico temporanea e straordinaria per un'area con 2 tavoli e 4 sedie lateralmente ai locali, istanza accolta dal Comune, sulla scorta di quanto stabilito con delibere prorogate fino alla conclusione dello stato di emergenza. Cessato la concessione, alla fine dello scorso anno, la società presentava una nuova istanza di occupazione di suolo pubblico precisando che nel rispetto delle prescrizioni adottate sul distanziamento sociale prevedeva all'eliminazione dei tavoli e delle sedie da utilizzare all'interno dei locali e pertanto richiedeva di poter usufruire dello spazio esterno. Il Comune, dopo aver acquisito tutti i previsti pareri, comunicava alla società i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, rigetto impugnato dalla società avanti al Tar.

I giudici del Tar per il Veneto hanno respinto il ricorso in quanto la disciplina e i parametri di riferimento, tanto dei provvedimenti impugnati, quanto dei motivi di ricorso, sono contenuti in una delibera del maggio 2021, non impugnata, recante disposizioni temporanee per l'ulteriore semplificazione delle procedure per le occupazioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi. Il provvedimento in termini generali, consente, ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, l'occupazione di suolo pubblico o privato di pubblico passaggio, previa comunicazione, anche in deroga a quanto previsto dai criteri regolamentari vigenti in materia per le diverse zone del territorio comunale. I limiti a questa previsione sono che tali occupazioni «in deroga» devono comunque avvenire nel rispetto dei seguenti criteri generali: sicurezza della viabilità; rispetto dei requisiti igienico-sanitari; tutela dei diritti di terzi. Inoltre non appaiono censurabili gli accertamenti e le valutazioni compiuti dalla Polizia locale, che pure erano stati oggetto di ricorso, in ordine alla situazione problematica della zona in contestazione, laddove, a causa dell'alto flusso pedonale, un ingombro del sedime pubblico, finalizzato al consumo da parte degli avventori, reca il pericolo, da un lato, di determinare o aggravare situazioni di potenziale assembramento, e, dall'altro lato, di ostacolare in modo rilevante il corretto flusso pedonale. Lo stesso discorso vale anche per la mancata adozione della meno incisiva misura della sospensione, trattandosi di soluzione che, essendo per sua natura temporanea, e, quindi, soggetta a termine finale, per essere proporzionata e logica avrebbe richiesto la consapevolezza del momento nel quale le esigenze sopra esposte ragionevolmente potranno ritenersi cessate. In tal senso, pur trattandosi di un provvedimento di diniego da considerarsi «rebus sic stantibus», in quanto correlato alla situazione attuale, ma superabile in relazione all'eventuale evolversi della situazione, occorre che tale modifica/evoluzione dello stato di fatto venga a determinarsi in un reale, concreto e rilevante mutamento della situazione generale, dato futuro non prevedibile, né nell'an, né nel quando.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©