Fisco e contabilità

Ok agli incentivi anche se il termine per il rendiconto è stato prorogato

Si tratta del compenso al personale in conseguenza dell'incremento del gettito per l'accertamento e la riscossione di Imu e Tari

di Amedeo Di Filippo

È incongruo correlare gli incentivi Imu e Tari all'approvazione del rendiconto entro il termine ordinario fissato dal Tuel e non considerare anche quello differito per legge. Lo afferma la sezione di controllo per la Sicilia della Corte dei conti con la deliberazione n. 120/2022, ma invoca un intervento legislativo ad hoc.

Gli incentivi
Il caso verte sul compenso incentivante al personale dipendente in conseguenza dell'incremento del gettito per l'accertamento e la riscossione di Imu e Tari, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018. La Corte è stata chiamata a chiarire se detti incentivi possono essere riconosciuti anche nel caso di approvazione del rendiconto nei termini prorogati. Il comma 1091 infatti consente la distribuzione delle risorse ai soli comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini stabiliti dal Tuel e dispone che il maggiore gettito accertato e riscosso sia relativo agli accertamenti nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato. La quota, nella misura massima del 5%, è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale, attribuito mediante contrattazione integrativa, purché non superi il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

I termini
In una prima fase la Corte dei conti ha affermato che gli elementi costitutivi dell'evento condizionante l'attribuzione del trattamento accessorio dovessero fondarsi sul pedissequo rispetto del termine ordinario per l'adozione del bilancio preventivo e del rendiconto, senza poter considerare l'eventuale differimento. La sola eccezione è stata tollerata nel caso della proroga disposta nel periodo emergenziale da specifiche norme di portata eccezionale. Il fatto è che il differimento dei termini per l'approvazione di documenti di bilancio ha costituito una regola negli ultimi anni, non solo durante il periodo di emergenza sanitaria, per cui la sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 19 del 2021, si è determinata a risolvere che i termini di cui parla il comma 1091 devono riferirsi anche a quelli prorogati. Questo a causa della circostanza che la norma ha la finalità di perseguire il potenziamento dell'attività di acquisizione delle entrate attraverso le articolazioni organizzative interne all'ente, talché appare incongruo correlare gli incentivi all'approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile, posto che l'approvazione entro il termine differito «non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull'avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l'obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell'incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato».

Il principio di diritto
Nonostante la chiara (e condivisa) presa di posizione nomofilattica della sezione delle autonomie, i magistrati contabili siciliani evidenziano che si tratta pur sempre di una interpretazione che cozza col dato letterale della norma del 2018, il cui intento è quello di consentire che l'effetto premiante si produca solo per gli enti virtuosi in grado di assolvere gli adempimenti contabili nei tempi previsti. Una diversa lettura sarebbe per loro un forzare «le chiare espressioni letterali utilizzate all'interno del testo normativo, sino ad obliterare quella parte del contenuto precettivo del comma 1091, che, in ogni caso, impone all'ente locale il rispetto di termini perentori per l'approvazione dei propri documenti contabili, ordinari o differiti che siano. Ai fini di una corretta attività di esegesi non è consentito valicare il limite della littera legis sino a giungere all'evidente manipolazione dell'enunciato linguistico». Espressioni chiare quanto pesanti che conducono la sezione siciliana a ritenere che solo un intervento legislativo può attenuare o elidere gli effetti limitativi della condizione al riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091. Non può però condurre il ragionamento alla logica conseguenza per via del principio di diritto espresso dalla sezione delle autonomie nella deliberazione 19/2021, a cui consiglia di attenersi «con salvezza, ovviamente, di eventuali future norme a carattere derogatorio e di portata eccezionale oppure di una diversa disciplina della materia».

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