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Ok dall'Ispettorato del lavoro alla fruibilità frazionata a ore dei permessi durante lo smart working

Con molta probabilità sarà la nuova tornata contrattuale per il triennio 2019-21 a definire la questione

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di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Sembra non trovare pace nelle pubbliche amministrazioni la diatriba sulla possibilità di fruizione dei permessi orari durante il lavoro agile. Con molta probabilità sarà la nuova tornata contrattuale, quella relativa al triennio 2019-2021, a definire regole certe sulla questione, almeno è questo quello che sembra trapelare dall'atto di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali, nella parte in cui, con riferimento al lavoro agile, viene precisato che la contrattazione collettiva dovrà disciplinare anche il regime dei permessi e delle assenze nel lavoro agile (si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 20 aprile).

Intanto, una possibile linea interpretativa è stata fornita in questi giorni dall'Ispettorato nazionale del lavoro con nota protocollo n. 7152/2021.

Nella nota, indirizzata alle organizzazioni sindacali di categoria, viene precisato che, se da un lato con le diverse disposizioni e indicazioni dei competenti organi istituzionali è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile (atteso che il lavoro agile è, per sua definizione, svincolato da vincoli di orario), dall'altro si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata – e dunque la possibilità di fruirne – dove il lavoratore ritenga, secondo le proprie valutazioni, che le proprie esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile.

Diversamente, l'Ispettorato precisa che, ove si ritenga che l'esigenza personale potrà essere soddisfatta durante la propria modulazione organizzativa dell'attività lavorativa, non sarà necessario ricorrere allo strumento del permesso orario.

L'impianto dell'interpretazione fornita si poggia sulla tutela della flessibilità di cui gode il lavoratore durante il lavoro agile, cui è connaturata l'autorganizzazione e dunque la conciliazione vita-lavoro. Ove detta conciliazione non risulti possibile potrà perciò esercitarsi il diritto alla fruizione frazionata del permesso.

L'interpretazione fornita dall'Ispettorato nazionale del lavoro si allinea in un certo senso a quanto affermato dall'Aran con protocollo n. 3027/2020 (si veda NT+ Enti locali &Edilizia del 26 maggio 2020).

Per l'Aran la soluzione alla problematica relativa fruibilità dei permessi orari durante il lavoro agile non può prescindere da un'analisi delle indicazioni fornite dal dipartimento della Funzione pubblica con la direttiva n. 3/2017. In particolare, la direttiva ha precisato che in capo al lavoratore agile esiste uno specifico obbligo nel rendersi contattabile all'interno di fasce orarie predeterminate.

Per l'Agenzia anche nella modalità lavorativa agile potrebbe risultare possibile la fruizione dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro vigente. Essi, nella fattispecie in esame, si concretizzerebbero nella possibilità per il dipendente, in relazione a un intervallo temporale determinato, di essere sollevato dal predetto obbligo di contattabilità laddove la sua esigenza, per natura e caratteristiche, non risulti compatibile con tale obbligo e non possa essere soddisfatta al di fuori del periodo di durata del medesimo, ferme restando le ordinarie disposizioni contrattuali sulle causali, e sulla motivazione e sulla documentazione dei permessi stessi.

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