Organismi di valutazione, ecco come si ottengono i crediti formativi
Il requisito formativo è di 40 crediti da acquisire nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione
I crediti formativi rivestono un ruolo centrale anche con il decreto 6 agosto 2020 che ha modificato il decreto istitutivo dell'elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione (si vedano anche Enti locali & edilizia del 26 e 28 settembre).
L'obbligo di acquisire un certo numero di crediti formativi presso enti accreditati è previsto infatti all'articolo 6 che prevede l'obbligo di partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate, secondo specifici requisiti, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna).
La Sna, inoltre, può «stipulare convenzioni con Università, Ordini professionali e Albi per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari».
A erogare la formazione possono dunque essere solo le istituzioni accreditate, che possono subire la revoca dell'accreditamento nei casi di accertata carenza dei requisiti.
Il requisito formativo è di 40 crediti da acquisire nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione. Solo i dirigenti di ruolo in servizio nelle Pa sono esclusi dalla formazione (si tratta di dirigenti pubblici, di I o di II fascia, e delle autonomie territoriali assunti per concorso o corso-concorso e dei segretari comunali).
L'articolo 10 del Dm prevede che chi è iscritto all'elenco alla data del 31 agosto 2018 ha a disposizione 54 mesi a decorrere dalla data di iscrizione per richiedere il rinnovo dell'iscrizione, il regime ordinario ne prevede invece 36. Le prime iscrizioni all'Elenco risalgono al 20 gennaio 2017, pertanto entro l'estate 2021 gli iscritti «della prima ora» dovranno comunicare i crediti maturati nel triennio.
Gli iscritti a partire dal 1° settembre 2018 dovranno quindi richiedere il rinnovo entro 36 mesi dall'iscrizione. Con il rinnovo dell'iscrizione decorre nuovamente l'obbligo degli ulteriori 40 crediti da conseguire nel triennio successivo.
Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno mentre la domanda di rinnovo nei trenta giorni precedenti la scadenza del triennio, con le modalità indicate sul Portale "performance" del dipartimento della funzione pubblica.
L'articolo 4, comma 2 dispone che in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione il soggetto non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio. La conseguenza, pertanto, in base all'articolo 7, è la decadenza dell'incarico che «cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco medesimo».
Il dipartimento della Funzione pubblica verifica che i crediti maturati e comunicati in sede di domanda di rinnovo dal medesimo iscritto e per alcune tipologie di formazione, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività formativa, direttamente dagli enti accreditati, siano compatibili con quanto disposto dall'articol o6 del Dm 6 agosto 2020.
L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri ben definiti e sintetizzati in allegato al Dm (allegato A). Si noti che la formazione può essere erogata anche con piattaforme digitali nella misura massima di dieci crediti a triennio per ciascun iscritto.