Fisco e contabilità

Organizzazione e poteri autoritativi: dall’Agenzia i criteri per il campo Iva

Nell’interpello n. 669/2021 i parametri chiave per l’imposta nei Comuni

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di Alessandro Garzon

Al di la delle complessità tecniche del caso specifico, la risposta a interpello n. 699/2021 appena diffusa dall’agenzia delle Entrate va segnalata per gli approfondimenti su due dei quattro presupposti (necessari e sufficienti) per l’applicazione dell’Iva da parte degli enti locali: lo svolgimento di un’attività organizzata e il mancato esercizio di poteri autoritativi da parte dell’ente (gli altri due presupposti, quello dell’abitualità e dell’onerosità dell’attività svolta, discendono direttamente dalla normativa Iva domestica e unionale).

Il caso riguarda un Comune che, nell’ambito di un progetto di partenariato pubblico-privato, intende attivare un contratto di locazione finanziaria per il finanziamento, la realizzazione e la gestione di un impianto sportivo. Controparte dell’ente sarà un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da tre soggetti: un finanziatore (che prenderà curerà anche la progettazione esecutiva dell’opera), un realizzatore, cui competerà la costruzione del cespite e un gestore incaricato dall’ente. Presupposto per la realizzazione del progetto è il trasferimento del diritto di superficie sull’area al soggetto finanziatore che, di conseguenza, acquisirà la proprietà dell’impianto, oggetto di successiva assegnazione in leasing al Comune. A sua volta, l’ente pagherà i canoni al soggetto finanziatore e incasserà i proventi della concessione corrisposti dal gestore.

Sotto il profilo fiscale si tratta innanzitutto di accertare se, nel caso di specie, il Comune operi come soggetto Iva, potendo quindi detrarre l’imposta sui costi di realizzazione dell’opera, oppure no. La risposta dell’Agenzia muove dalla considerazione dei due presupposti in ogni caso necessari per l’applicazione del tributo, cioè l’esercizio di un’attività organizzata e l’assenza – in capo al Comune – di poteri autoritativi. A quest’ultimo riguardo la risposta 699/21 ha buon gioco nel sottolineare che, nel caso in esame, il Ppp è regolamentato da pattuizioni bilaterali che nulla hanno a che fare con l’esercizio di poteri autoritativi da parte del Comune. Poiché, dunque, l’ente non agisce in veste di pubblica autorità, resta confermata la sussistenza del secondo dei due presupposti.

Più articolato, invece, il tema dell’esercizio di attività in chiave organizzata. Sul punto, dopo gli sbandamenti interpretativi del passato (Risoluzioni 122/2007 e 169/2009), negli ultimi anni l’Agenzia ha finalmente rettificato il tiro e con la risposta 699/21 sembra ribadire, una volta per tutte, che il fare attivo e organizzato costituisce un presupposto in ogni caso essenziale per l’assoggettamento a Iva di una determinata attività. L’importanza del principio si coglie, in particolare, nel contesto della gestione del patrimonio immobiliare degli enti locali, dove l’alternativa tra l’esercizio di un’attività in chiave organizzata e il mero godimento del patrimonio (di per sé irrilevante ai fini Iva) costituisce un elemento imprescindibile per la valutazione dell’eventuale rilevanza Iva della loro attività locativa. Fermo il principio, qualche perplessità, deriva invece dalla sua concreta implementazione. Posto che le attività svolte dal Comune istante consistono sostanzialmente nell’attribuzione del diritto di superficie al soggetto finanziatore (da assoggettare in ogni caso all’imposta per la parte in precedenza utilizzata in ambito Iva) e nella successiva concessione dell’impianto sportivo al soggetto gestore, è piuttosto difficile configurare l’effettivo esercizio di un’attività organizzata rispetto a quest’ultima operazione.

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