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Partenariato pubblico-privato, valutazione di fattibilità della proposta revocabile se interesse pubblico è stato «riponderato»

Si tratta, pertanto, di un percorso valutativo a elevata discrezionalità, non sindacabile nel merito

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di Alberto Barbiero

La valutazione di fattibilità di una proposta di partenariato pubblico-privato presentata spontaneamente da un soggetto privato ha come componente decisiva l'analisi di coerenza con l'interesse pubblico e qualora questo sia oggetto di riponderazione o di revisione, la valutazione puà essere oggetto di revoca.

Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 8072/2022 ha ribadito che l'analisi effettuata delle amministrazioni pubbliche che ricevono, in base alla procedura delineata dall'articolo 183, comma 15, del Dlgs 50/2016, proposte spontenee da operatori economici è una fase pre-procedimentale, incentrata sull'interesse pubblico in relazione all'opera proposta.

Si tratta, pertanto, di un percorso valutativo ad elevata discrezionalità, non sindacabile nel merito, a fronte del quale il privato promotore vanta mere aspettative di fatto, accollandosi il rischio che la proposta non vada a buon fine.

In relazione a tali elementi, la giurisprudenza ha elaborato una linea interpretativa che evidenzia come anche a fronte di una valutazione di fattibilità con esito positivo, l'amministrazione non sia vincolata a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al merito e non sindacabili in sede giurisdizionale se, per la tutela dell'interesse pubblico, sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione oppure rinviare la sua realizzazione o addirittura non procedere.

I giudici amministrativi chiariscono che la valutazione di fattibilità di una proposta di partenariato pubblico-privato non ingenera alcun affidamento in capo ai proponenti: l'iniziativa spontanea degli operatori economici determina a loro favore solo una mera aspettativa, che non comporta una responsabilità contrattuale dell'amministrazione, in assenza di un comportamento della stessa contrario ai principi di buona fede intesa in senso oggettivo.

Date queste peculiarità, anche la revoca della valutazione di fattibilità per una nuova ponderazione degli interessi pubblici originari assume differente caratterizzazione da quella regolata dall'art. 21-quinquies della legge 241/1990.

Le garanzie procedimentali di coinvolgimento del soggetto interessato discendenti dalla disposizione della legge generale sul procedimento amministrativo sono applicabili, secondo l'omogenea posizione interpretativa della giurisprudenza, solo in caso di revoca di atti durevoli, stabilmente attributivi di vantaggi, mentre non riguardano quelle tipologie di atti, ad effetti instabili e interinali.

I giudici amministrativi evidenziano come la valutazione di fattibilità di proposte di partenariato presentate spontaneamente da operatori privati rientrino in tale seconda classificazione, in quanto provvedimento che non attribuisce in maniera definitiva un vantaggio, ma meramente ed eventualmente prodromico alla successiva indizione della gara.

Conseguentemente, in caso di revoca per nuova ponderazione dell'interesse pubblico originario, l'amministrazione può non coinvolgere il proponente.

A fronte di un primo stadio per vero prodromico di un modulo che potrebbe essere assimilato ad una fattispecie a formazione successiva o progressiva, l'amministrazione che ha elaborato la valutazioen di fattibilità non ha alcun vincolo in relazione alla revoca della stessa per riponderazione dell'interesse pubblico originario.

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