Fisco e contabilità

Passività pregresse e debiti fuori bilancio, compensi, Spl e consegnatari: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

immagine non disponibile

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Passività pregresse e debiti fuori bilancio

La procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è una disciplina eccezionale relativa a ipotesi tassative e di tendenziale stretta interpretazione. I debiti fuori bilancio sono dettagliatamente disciplinati dall’articolo 194, comma 1, lettere a)-e) del Tuel. Essi costituiscono obbligazioni giuridicamente valide dal punto di vista civilistico, anche se contratte in assenza della necessaria preventiva assunzione dell’impegno di spesa. Diverse sono invece le caratteristiche procedurali che inquadrano le cosiddette passività pregresse. Si tratta di spese che, a differenze dei debiti fuori bilancio, si collocano all’interno di un ordinario procedimento di spesa. Si tratta, infatti, di spese per le quali l’Amministrazione comunale ha proceduto a un regolare impegno, ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un debito non assistito da idonea copertura ex articolo 191 del Tuel, che può rilevare come insufficienza dell’impegno contabile. Ponendosi, quindi, all’interno di una regolare procedura di spesa, la passività pregressa esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio, costituendo debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. In materia di passività pregresse vanno richiamate le maggiori spese derivanti dall’utilizzo di utenze elettriche per gli edifici comunali e per i maggiori oneri fiscali in seguito dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate, derivanti dalla controversa interpretazione della normativa in materia di aliquota Iva agevolata.

Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 290/2023

Riduzione 10% compensi erogati dalla Pa

Secondo l’articolo 6, comma 3, del Dl 78/2010 «3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. (…)». Tale decurtazione, rispetto agli importi risultanti dalla data del 30 aprile 2010, ha cessato la propria efficacia temporale a partire dal 1° gennaio 2018.

Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 279/2023

Tariffe dei servizi pubblici locali

L’articolo 26, comma 3 del Dlgs 201/2022 prevede che «Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori». Tale disposizione non può – tuttavia – interpretarsi nel senso di riconoscere agli enti locali la facoltà di stabilire, anche per un periodo limitato di tempo, la totale e generalizzata gratuità dei servizi soggetti a tariffazione. Va, inoltre rilevato che l’applicazione di tariffe cd. agevolate, presuppone, in ogni caso, che l’ente disciplini la soggetta materia con una propria specifica regolamentazione che ne definisca i criteri applicativi e le modalità operative, in esecuzione della politica tariffaria adottata. Né, a diverse conclusioni può giungersi, in considerazione di quanto affermato dal comune in relazione alla circostanza per cui non vi sarebbe alcun ulteriore esborso gravante sul bilancio dell’ente, attesa l’erogazione liberale da effettuarsi da parte di un privato, per tale specifico fine.

Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 283/2023

Consegnatari beni e conto giudiziale

Esclusivamente i consegnatari per debito di “custodia” (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre non vi sono tenuti i consegnatari per debito di “vigilanza” (agenti amministrativi). La figura del consegnatario si caratterizza per avere un debito di “materie”, o di “generi” o di “oggetti”, esclusivamente mobili, afferente a gestioni tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, determinante il sorgere di un preciso obbligo restitutorio dei beni o delle materie assunti in carico. Il concetto stesso di debito di custodia presuppone, del resto, la presa in carico e lo scarico dei beni, con la conseguente incompatibilità con la previsione di una gestione di beni immobili. Anche recentemente è stato ribadito, su tali presupposti, che «nel delineato contesto deve essere esclusa, in primo luogo, la configurabilità di un giudizio di conto riguardante un’ipotetica gestione dei consegnatari dei beni immobili».

Sezione giurisdizionale regionale del Piemonte - Sentenza n. 290/2023

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©