Sulle partecipazioni pubbliche un doppio controllo in vista del consolidato
Tutti gli enti locali, anche quelli con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, sono chiamati a completare gli adempimenti relativi agli organismi partecipati entro l’11 giugno 2025. Entro tale data, è infatti obbligatorio trasmettere, tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it ), i dati concernenti la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2023.
La trasmissione degli atti alla RgS
Tutti i documenti necessari per la trasmissione sono già nella disponibilità dell’ente. Questo perché il Consiglio Comunale ha approvato l’apposita delibera di ricognizione entro la fine dell’anno precedente. Inoltre, l’Organo di revisione ha verificato, nella relazione al rendiconto 2024, se l’ente ha effettuato la ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette o indirette, entro lo scorso 31 dicembre. Tale ricognizione è stata svolta ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 3, del Tusp verificando se l’eventuale piano di riassetto deliberato ha previsto il mantenimento di partecipazioni dirette e indirette coerenti con le finalità perseguibili dall’articolo 4 del Tusp nonché se nell’ambito del provvedimento di ricognizione di cui all’articolo 20, comma 1, del Tusp, l’ente ha approvato la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione adottato l’anno precedente, con evidenza dei risultati conseguiti, sempre in ossequio alle disposizioni prevista dall’articolo 20, comma 4, del Tusp.
Nel portale del Tesoro occorre trasmettere:
- il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2023, adottato entro il 31/12/2024, ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2 del Dlgs 175/2016;
- la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione precedente, prevista dal comma 4 del medesimo articolo;
- il censimento delle partecipazioni detenute alla stessa data anche in soggetti non societari, ai sensi dell’articolo 17 del Dl 90/2014;
- l’elenco dei rappresentanti negli organi di governo delle società o degli enti partecipati.
L’invio alla Sezione regionale della Corte dei conti
La pubblicazione dei dati sul portale RGS non esaurisce gli obblighi di comunicazione previsti per gli enti locali. La Corte dei conti, con una comunicazione del 21 febbraio u.s. ha ricordato che le amministrazioni pubbliche dovranno, comunque, trasmettere, ai sensi dell’articolo 20, comma 3 del Tusp, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2023 adottati entro il 31/12/2024.
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione i Comuni e Province, essendo già accreditati, dovranno trasmettere i provvedimenti accedendo all’applicativo Con.Te nella sezione dedicata agli adempimenti (Documenti/Invio da EETT/TUSP -D.lgs. 175 del 2016 - Organismi partecipati/fase contabile “periodico”).
Mentre gli enti non accreditati, come ad esempio le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi, sono tenuti a trasmettere i provvedimenti tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo della Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o tramite altra modalità concordata direttamente con la Sezione.
La preparazione del bilancio consolidato
Una volta conclusi gli adempimenti per l’annualità 2023 gli organi di revisione, durante la fase di vigilanza devono monitorare l’avanzamento degli adempimenti propedeutici alla predisposizione del consolidato 2024 per gli enti che ne sono obbligati.
Come ben sappiamo la normativa (articolo 11-bis del Dlgs 118/2011) impone agli enti locali l’obbligo di redigere annualmente il bilancio consolidato, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Questa data rappresenta il momento finale di un percorso che, per essere efficace e privo di criticità, deve iniziare fin dalle prime settimane dell’anno di riferimento.
La Corte dei conti ha più volte sottolineato la necessità di un’attenta gestione delle fasi propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato. La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 16/2020, ha evidenziato come l’efficace realizzazione del processo di consolidamento dipenda dalla tempestività delle informazioni da parte degli enti e organismi inclusi nel perimetro di consolidamento, invitando gli enti a un’azione proattiva fin dalle prime fasi dell’esercizio suggerendo di non attendere gli ultimi mesi per la raccolta delle informazioni necessarie.
Costituzione del Gap e individuazione del perimetro di consolidamento
Il primo step da monitorare per la predisposizione del bilancio consolidato è la costituzione formale del Gruppo Amministrazione Pubblica (Gap). Questa fase implica l’identificazione e l’inclusione di tutte le entità, sia controllate che partecipate, che rientrano nel perimetro soggettivo definito dalla normativa.
L’individuazione del GAP, basata sulle disposizioni del paragrafo 3.1) del Principio contabile applicato 4/4 del Dlgs 118/2011, è un atto adottato dalla Giunta comunale tramite apposita delibera. Questa delibera non è un mero adempimento formale, ma rappresenta il presupposto imprescindibile per la successiva e corretta selezione del perimetro di consolidamento.
All’interno del Gap, infatti, si procede a selezionare le entità che sono effettivamente rilevanti ai fini del consolidamento. Da questo perimetro, la normativa consente di escludere specifici soggetti, ovvero:
- le società per le quali è stata avviata una procedura concorsuale;
- gli organismi di dimensioni irrilevanti, in base a soglie oggettive stabilite dal medesimo principio contabile applicato.
Criteri di rilevanza e inclusione nel perimetro di consolidamento
La determinazione del perimetro di consolidamento richiede un’attenta valutazione delle soglie di rilevanza, da parte del Revisore. Sono considerate irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale dell’ente o società partecipata a meno che esse non siano titolari di affidamento diretto da parte dell’ente. Sono invece considerati sempre rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dall’ente e le società in house.
Sempre in riferimento alla soglia di rilevanza si rammenta che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.
La comunicazione delle direttive e la richiesta dei documenti
Una volta definito il perimetro di consolidamento, l’amministrazione deve attivare un flusso strutturato di comunicazioni verso le società e gli enti partecipati. Questo è un passaggio necessario per garantire la corretta e tempestiva predisposizione del bilancio. In particolare, occorre trasmettere l’elenco degli enti compresi nel consolidato e le direttive necessarie per consentire la predisposizione del bilancio. Per finire come ultimo atto propedeutico è necessario che gli organismi partecipati forniscano in tempo utile il proprio rendiconto o bilancio d’esercizio approvato (comprensivo di nota integrativa e relazione del revisore); il dettaglio dei rapporti infragruppo, con evidenza di crediti, debiti, costi e ricavi verso il Comune, le eventuali scritture di rettifica e prospetti di raccordo, per armonizzare i dati contabili al sistema pubblico.
Il corretto e puntuale flusso di documenti e informazioni di questi documenti consente all’ente di predisporre tutti gli atti necessari nei tempi previsti. In tal modo, L’Organo di revisione potrà ricevere la documentazione necessaria entro il 10 agosto, in modo da predisporre la propria relazione al bilancio consolidato entro il 10 settembre. Questo permetterà all’amministrazione di procedere all’approvazione del bilancio consolidato non più tardi del 30 settembre, rispettando il termine imposto dalla normativa.
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