Peculato e non truffa al dipendente allo sportello che sostituisce o vende marche false
Commette peculato il dipendente comunale dell’ufficio anagrafe che sostituiva le marche da bollo di cui era in possesso con altre di inferiore valore, ma falsificate in modo che apparissero identiche e non scatta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto vista l’abitualità di tale prassi illegale ai danni dell’Erario. La Corte di cassazione con la sentenza n. 40815/2018 ha però accolto il ricorso dell’impiegato infedele sul punto della riqualificazione del reato di truffa in peculato anche per l’altra condotta con cui induceva i cittadini che si recavano allo sportello a versare somme di denaro «ponendo artificiosamente a loro disposizione marche da bollo da 14,62 euro custodite con il preordinato proposito di sostituire quelle marche con altre da 1,62 euro da lui già previamente falsificate nell’importo».
Nel primo caso il peculato è pacifico, come dice il giudice di legittimità, poichè in ragione del suo ufficio riceveva le marche da 14, 62 euro e le sostituiva - aggiungendo un 4 - con quelle da 1,62. Infatti, si appropriava di soldi (valori) pubblici che erano già nella sua disponibilità senza bisogno di otterneli con condotte fraudolente. Il tutto commettendo anche il reato concorrente di falsificazione di valori di bollo previsto dall’articolo 459 del Codice penale che - a differenza di quanto sosteneva il ricorrente - la Cassazione ha escluso che si potesse ritenere assorbito nella previsione dell’articolo 314, cioè il peculato .
Anche nel secondo caso in cui i cittadini acquistavano al suo sportello i valori di bollo egli si appropriava del denaro ricevuto in ragione del suo ufficio e il tutto - dice la Cassazione - senza la necessità di porre in essere raggiri e artifici, elementi necessari alla realizzazione della truffa. Secondo i giudici di legittimità in entrambi i casi si è di fronte a ipotesi di peculato perchè soldi o valori erano nella sua disponibilità.
La sentenza della Corte di cassazione n. 40815/2018