Per i danni connessi alle ordinanze contingibili e urgenti risponde lo Stato
Se il sindaco agisce quale ufficiale di Governo, è lo Stato che risponde dei danni da esercizio del potere
Con la sentenza n. 179/2022, il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha affrontato la questione dei danni a terzi connessi o conseguenti all'emanazione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti (articolo 54, comma 4, del Tuel), volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Secondo i giudici di palazzo Spada, se la domanda di risarcimento ha per oggetto un danno provocato dal mancato tempestivo esercizio del suddetto potere di ordinanza, ne consegue un difetto di legittimazione passiva in capo al sindaco, per il fatto che questi ha agito non nella veste di amministratore locale, ma nella qualità di ufficiale di Governo. In tale evenienza, è soltanto l'autorità statale che deve essere condannata al risarcimento del danno.
La vicenda
Per inquadrare la questione si premette che il contenzioso in esame ha preso inizio dalla domanda di risarcimento proposta da alcuni privati proprietari di un appartamento sito in un piccolo Comune, in relazione ai danni subiti per la caduta di pietre e calcinacci da un fabbricato adiacente, a causa di un parziale crollo dell'immobile imputabile alla negligenza dei suoi proprietari, sotto il profilo della mancata manutenzione. A tale sinistro faceva seguito l'intervento immediato dei vigili del fuoco, che dopo le operazioni di prima emergenza redigevano un rapporto segnalando, tra l'altro, la necessità di un'ordinanza comunale urgente «per i dovuti lavori di assicurazione a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché per gli ulteriori accertamenti e monitoraggio a cura del Comune».
A distanza di 15 giorni dal primo crollo, seguiva un secondo crollo parziale del medesimo fabbricato che recava ulteriori danni all'appartamento dei privati ricorrenti. Soltanto dopo questo secondo evento il Comune interveniva con una ordinanza (tardiva) di sgombero delle famiglie che abitavano l'edificio danneggiato, con l'ingiunzione ai proprietari del fabbricato crollato di provvedere all'eliminazione di ogni pericolo per la pubblica incolumità.
Nel giudizio di primo grado innanzi al Tar Campania (decisione n. 2054/2020) i proprietari ricorrenti dell'immobile danneggiato ottenevano:
• l'accertamento della responsabilità civile del sindaco nella qualità di ufficiale di Governo;
• l'accertamento del nesso di causalità sia fra l'inerzia sindacale e il secondo crollo, sia fra il secondo crollo e i danni subiti dall'immobile;
•la conseguente condanna dell'amministratore locale al risarcimento per un importo di 15 mila euro, oltre a interessi compensativi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla liquidazione operata in sentenza.
Un orientamento controverso
Contro questa decisione ha fatto ricorso in appello il sindaco del Comune, e, come già si è detto, il Consiglio di Stato ha capovolto l'esito del giudizio di primo grado.
La Sezione IV ha aderito a un orientamento non pacifico, ma comunque seguito sia dalla Corte di Cassazione, sia dalla medesima giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui «il potere di ordinanza spettante al sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti ai fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali, poiché il sindaco agisce quale ufficiale di Governo, sicché dei danni derivanti dall'esercizio di tale potere risponde lo Stato» ( ex multis: Cassazione civile, Sez. I, n. 3660/2020).
Di contro, il collegio ha invece soppiantato la tesi contraria, in base alla quale «l'imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell'atto dell'organo del Comune ha una natura meramente formale, nel senso che non per questo il sindaco diventa organo di un'amministrazione dello Stato, ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell'ente locale, senza che il suo stato venga modificato» (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2221/2014).