Per le immobilizzazioni finanziarie valutazione a due vie se manca il bilancio della partecipata
Criterio del costo o metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Sono le due possibilità, rivelate dalle carte di lavoro della Commissione Arconet al lavoro per risolvere il problema della valutazione delle partecipazioni in enti e società nei casi in cui non sia disponibile l'ultimo bilancio di esercizio/rendiconto della partecipata/controllata.
Le regola generale
Secondo il principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale, le partecipazioni in società e in enti pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto» previsto dall'articolo 2426, n. 4 del codice civile.
Il caso in analisi riguarda l'ipotesi di indisponibilità del bilancio di esercizio/rendiconto (o dei relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) della partecipata/controllata, alla data in cui l'ente locale si trova a dover effettuare la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie ai fini della iscrizione nello stato patrimoniale.
I rappresentanti del Cosiglio nazionale dei dottori commercialisti propongono che venga sempre prevista l'alternativa tra metodo del costo di acquisto e metodo del patrimonio netto dell'anno n-1 per le società controllate e partecipate (collegate) come previsto dal codice civile.
L’alternativa possibile
Sono quindi formulate due ipotesi di modifica del principio contabile. La prima prevede il costo di acquisto o, per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita, il «valore del patrimonio netto» dell'esercizio in cui sono state iscritte per la prima volta nello stato patrimoniale della capogruppo.
L'altra opzione prevede invece il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il relativo bilancio o rendiconto, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto. Per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita, per le quali non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del «valore del patrimonio netto» dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.
I commissari sono quindi chiamati a scegliere una delle due da inserire nei principi contabili. Non resta quindi che attendere l'approvazione dell'ottavo decreto correttivo che dovrebbe arrivare al traguardo prima dell'estate.