Personale

Performance e progressioni, con il contratto integrativo dell'Aran precisazioni utili a tutti gli enti

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di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Dopo aver stipulato il cosiddetto «accordo ponte» per l'anno 2018, l'Aran è finalmente giunta a definire l'accordo triennale 2019-2021 di contrattazione collettiva integrativa. Le azioni stabilite dall'Agenzia costituiscono, come sempre, un importante punto di riferimento anche per le amministrazioni locali, tenuto conto che alcune discipline dei contratti nazionali sono molto simili. Particolare curiosità era destinata all'istituto delle progressioni orizzontali sul quale l'ultima tornata contrattuale ha effettuato un restyling allo scopo di recuperarne il valore selettivo e premiale voluto dal decreto Brunetta.
Nell'ambito della nuova regolamentazione, l'articolo 16 del contratto 21 maggio 2018 delle Funzioni Locali ha previsto quale elemento prevalente per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali le «risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivare l'istituto».
Un meccanismo che fa, in qualche modo, rivivere la precedente formulazione dell'articolo 23, comma 3, del Dlgs 150/2009 (oggi abrogato dal decreto Madia) e che garantisce una maggiore selettività dell'istituto.

Performance e progressioni
Ma la valutazione della performance individuale del triennio è un requisito fondamentale per il riconoscimento al dipendente della progressione economica?
Non ci sono ancora chiarimenti ufficiali dall'Aran sull'argomento ma leggendo il contratto integrativo della stessa Agenzia, sottoscritto con le organizzazioni sindacali lo scorso 4 luglio, sembrerebbe proprio di «no».
Il contratto integrativo dell'Agenzia ha previsto che la progressione economica orizzontale sia attribuita al proprio personale dipendente tenuto conto, oltreché dell'esperienza maturata in ambiti professionali di riferimento e delle competenze professionali certificate, dei punteggi di valutazione della performance individuale degli ultimi tre anni che precede l'anno nel quale si effettua la progressione.
Come si può ben notare si tratta di una disposizione pressoché identica a quella contemplata nel contratto nazionale del comparto delle funzioni locali.

Le precisazioni utili
È l'allegato al contratto integrativo che consente di cogliere le indicazioni più importanti sull'argomento e gli eventuali suggerimenti per le varie amministrazioni.
In primo luogo per l'Agenzia le risultanze della valutazione della performance individuale del triennio vanno rilevate con la semplice media matematica (ma, ovviamente, si potranno individuare anche altri criteri).
Poi, ed è questo l'aspetto di maggiore interesse, viene detto che qualora nel triennio che precede l'anno di attivazione manchi la valutazione di uno o due anni, non sussistono cause ostative per il riconoscimento della progressione economica. In questo caso occorrerà procedere alla media dei punteggi riparametrati sugli anni del triennio nei quali la valutazione è stata effettuata (così ad esempio se un dipendente ha conseguito un valutazione nel 2016 pari a 70 punti, nel 2017 nessuna valutazione e nel 2018 pari a 80 punti, il sua media sarà pari a 75 punti). Inoltre, altra importante precisazione fornita, è che la sola valutazione su almeno un anno dei tre può costituire presupposto per la progressione economica.

Il documento

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