Personale

Permessi legge 104, il dipendente deve dichiarare tutti gli altri potenziali beneficiari

Questa la conclusione cui è giunto il giudice del lavoro di Lecce

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di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Il dipendente è tenuto a dichiarare quali sono gli altri potenziali beneficiari dei permessi di cui alla legge 104/1992 in quanto il diritto per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli indicati nella norma ma quest'ultimi possono fruire solo in via alternativa tra loro. Tale dichiarazione è pertanto funzionale al controllo sulla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei permessi in favore del dipendente. È la conclusione cui giunge il giudice del lavoro di Lecce con la sentenza n. 900047/2022 R.G.

Si tratta di una decisione importante perché sgombra il campo da ogni dubbio sulla portata della nuova formulazione dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, attuata dalDlgs 105/2022 (entrato in vigore il 13 agosto 2022), laddove è venuto meno il principio del referente unico.

Un ente del comparto del comparto delle funzioni locali aveva respinto la richiesta formulata da un proprio dipendente relativa alla fruizione dei permessi legge 104/1992 per assistere un familiare in situazione di grave disabilità perché priva della dichiarazione dei nomi di tutti i possibili beneficiari.

Il dipendente ha ritenuto infondate le pretese del proprio datore di lavoro, sostenendo di non essere tenuto a dichiarare le generalità dei possibili beneficiari dei permessi in questione e che i predetti soggetti si erano opposti al trattamento dei dati personali che li riguardano. Pertanto, ha ritenuto sufficiente la dichiarazione del soggetto disabile che lo individuava quale soggetto beneficiario dei permessi in questione.

Così di fronte a prese di posizioni divergenti la vicenda è arrivata in tribunale.

Per il giudice leccese, dalla novellata formulazione dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 (in particolare nella parte in cui si stabilisce che «fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro») si evince che è onere del dipendente dichiarare nella domanda quali sono gli altri potenziali beneficiari dei permessi in quanto il diritto per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli indicati nella norma ma quest'ultimi possono fruire solo in via alternativa tra loro. Tale dichiarazione diviene funzionale al controllo sulla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei permessi in favore del dipendente.

D'altronde per i dipendenti pubblici la verifica delle condizioni che legittimano la concessione dei permessi legge 104/1992 è in capo al datore di lavoro pubblico.

Il giudice ricorda che tra le situazioni che possono dar luogo alla decadenza del beneficio vi è la circostanza che due lavoratori usufruiscono di permessi nei medesimi giorni per assistere la medesima persona disabile.

In merito al diritto di opposizione al trattamento dei dati personale esercitato da parte degli altri potenziali beneficiari, si afferma che la dichiarazione deve essere formulata dal richiedente i permessi in ragione della sua funzionalità rispetto ai controlli volti a contrastare la illegittima fruizione dei permessi accordati ai dipendenti pubblici. Pertanto, non può essere sostituita da quella resa dall'assistito che è terzo rispetto al rapporto di lavoro con l'amministrazione.

Con le argomentazioni sopra evidenziate, il giudice ha respinto il ricorso promosso dal dipendente.

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