Personale

Permessi studio, nei piccoli enti ne ha diritto almeno un dipendente

Secondo i chiarimenti dell'Aran, il calcolo dei beneficiari va arrotondato per teste

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di Consuelo Ziggiotto e Davide d'Alfonso

Anche i piccoli enti, ai quali la percentuale prevista dal contratto non consentirebbe per le ristrettezze dotazionali l'applicazione dei permessi studio, possono consentire il godimento del beneficio ad almeno un dipendente. Questo il logico chiarimento che arriva dall'Aran, con il parere CFC48, destinato alle Funzioni centrali ma pienamente aderente alla fattispecie disciplinata, all'articolo 45, anche dal contratto 21 maggio 2018 delle Funzioni locali.

La norma contrattuale regola, com'è noto, la fruibilità dei permessi speciali istituiti per garantire il diritto allo studio dei dipendenti. Aggiungendosi alle tante precisazioni offerte dall'Agenzia sulla ricorrenza dei presupposti necessari alla loro concessione, il parere in esame si sofferma invece sul profilo quantitativo.

L'articolo 45 fissa un tetto al numero dei potenziali beneficiari dell'istituto, individuandolo nel 3 per cento del totale dei dipendenti in servizio presso l'amministrazione all'inizio di ciascun anno. Tale è la cogenza del vincolo che il comma 6 dell'articolo 45 si diffonde poi nell'individuare criteri di priorità nel caso le istanze presentate dai lavoratori eccedano la sua consistenza. La formulazione letterale potrebbe forse indurre qualche dubbio, lì dove precisa che il valore limite è «arrotondato all'unità superiore».

La regola va interpretata, chiarisce l'Agenzia, nel senso che l'arrotondamento non è riferito al valore percentuale derivante dal calcolo (dal 3% al 4%, ad esempio), ma all'unità del personale che potrebbe usufruire dei permessi.

Di norma tale arrotondamento deve seguire le normali regole dell'arrotondamento all'unità superiore (ad esempio, da 10,6 a 11 unità). Nel caso di un piccolo ente, caratterizzato da dotazione tanto ridotta da pervenire, applicata la quota percentuale prevista, a cifre decimali di poco superiori allo zero, ecco che il beneficio potrà però essere riconosciuto, comunque, a un lavoratore.

L'Agenzia osserva che l'attuazione aritmetica del valore insuperabile stabilito dalle parti negoziali certamente deve esplicare la sua funzione contenitiva (a fini organizzativi), evitando un eccessivo ricorso all'istituto; nel contempo non può però derivarne una compressione irragionevole del diritto allo studio, in particolare negli enti con pochi dipendenti.

L'intento delle parti, rileva il parere, è stato - proprio a quel fine - produttivo della regola dell'arrotondamento, talché almeno un lavoratore, anche nelle più piccole realtà organizzative, possa beneficiare dei permessi allo studio.

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