Permesso di costruire, legittimo l'annullamento per mancanza del presupposto necessario alla richiesta
La pronuncia del Tar Campania sul caso del falso imprenditore agricolo che aveva avuto l'ok a effettuare opere edilizie sul terreno in zona «E»
È legittimo il provvedimento con il quale un Comune, a distanza di sei anni dal rilascio, ha annullato in autotutela un permesso di costruire per realizzare alcune opere edilizie sul terreno di proprietà in una zona agricola dopo aver scoperto che il richiedente non possedeva il titolo necessario per presentare l'istanza, cioè la qualifica di Iap, imprenditore agricolo a titolo principale. Lo afferma il Tar Campania (Napoli) con la pronuncia n.2134/2023 pubblicata il 6 aprile scorso.
Nel caso specifico, dalla ricostruzione della pronuncia emerge che il richiedente aveva chiesto il permesso di costruire al comune nel febbraio 2016, l'struttoria si è conclusa nel successivo mese di marzo 2016 e il permesso è stato infine rilasciato il 12 maggio 2016. Solamente pochi giorni prima - il 3 maggio - il richiedente ha inoltrato la domanda alla Regione per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricola. Pertanto, emerge chiarmente non solo che tale qualifica non era in possesso del richiedente né al momento dell'istanza e né al momento dell'adozione del provvedimento.
«In questo contesto - affermano i giudici della Seconda Sezione del Tar Napoli - l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione non può ritenersi tardivo, giacché esso trae il suo presupposto da una falsa rappresentazione dei fatti ad iniziativa del privato istante: ed infatti questi, nel presentare l'istanza di rilascio del titolo edilizio, ha esercitato una facoltà riservata dalla legge al solo "imprenditore agricolo a titolo principale", qualità che, per pacifico riconoscimento di entrambe le parti, non ricorreva in capo al (omissis) al momento dell'inoltro della richiesta di permesso di costruire (né all'epoca della sua adozione)».