Personale

Personale, la legge fissa le spese «obbligatorie»

Confini rigidi per gli oneri che possono andare in deroga ai tetti generali sulle uscite

di Arturo Bianco

Si devono considerare spese del personale obbligatorie quelle previste come tali da specifiche disposizioni di legge e a condizione che, sulla base di una ponderazione degli interessi pubblici prevalenti, sia necessario dare corso alla relativa assunzione. Sono queste le principali indicazioni contenute nella delibera n. 87/2021 sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia.

Questa chiara indicazione fornita dai giudici contabili si applica ai fini delle verifiche della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, come previsto dal Dlgs 267/2000, e continua ad applicarsi anche al tetto di spesa del personale fissato dai commi 557 e seguenti della legge 296/2006, cioè al divieto di superare la spesa media del triennio 2011/2013 per gli enti che erano assoggettati al Patto di stabilità e nel 2008 per quelli che ne erano esenti, cioè i Comuni fino a 1.000 abitanti, le unioni dei Comuni, i consorzi e le residue comunità montane. Per cui, a questi fini le spese obbligatorie del personale vanno in deroga dal tetto.

Ma l’interpretazione non produce effetti nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè il parametro che l’articolo 33 del Dl 34/2019 pone a base delle capacità assunzionali dei Comuni, delle regioni e presto, si spera, di Province e Città metropolitane. Ciò produce conseguenze assai rilevanti. Occorre ricordare infatti che, in base alla legge 68/1999, le Pa, così come i privati, devono avere almeno il 7% del personale in servizio a tempo indeterminato o determinato per una durata superiore a 6 mesi (negli enti locali escludendo il segretario, i dirigenti e i vigili che svolgono servizio attivo di vigilanza). Percentuale che diminuisce nei Comuni di più ridotte dimensioni. Il che determina, come corollario, che la spesa del personale da porre a confronto con quella corrente, comprendendo anche questi oneri che pure sono necessitati, aumenta. Da evidenziare, inoltre, che la delibera si riferisce esclusivamente alla spesa per le assunzioni obbligatorie, quindi non comprende neppure altri oneri che hanno questo carattere, come i maggiori costi determinati dai rinnovi contrattuali.

Si deve infine evidenziare che la deliberazione indica, quale ulteriore condizione per qualificare una spesa per l'assunzione di personale come obbligatoria, che le assunzioni, oltre ad essere imposte da una specifica disposizione legislativa, rispondano al canone del buon andamento della pubblica amministrazione. Si deve pervenire a questa conclusione sulla base dei principi di carattere generale che stabiliscono quando una spesa debba essere considerata come obbligatoria, cioè l'esistenza di un vincolo legislativo o contrattuale, nonchè la ponderazione degli interessi pubblici prevalenti.

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