Personale

Personale, la Rgs conferma: la mobilità nelle Unioni non è neutra

In questi enti una mobilità in entrata da un Comune comporta erosione di capacità assunzionale

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di Gianluca Bertagna

L'entrata di un dipendente per mobilità in una Unione di comuni comporta l'utilizzo della capacità assunzionale correlata al turn over del personale e pertanto non può essere considerata neutra. Sono queste le conferme che giungono dalla Ragioneria generale dello Stato che, con il parere prot. 254041 del 24 settembre 2021, risponde ad alcune specifiche domande di una unione.

Che l'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 abbia scombussolato le certezze degli enti locali in materia di assunzioni non è una novità. Oltre ai delicati meccanismi di calcolo della cosiddetta sostenibilità finanziaria per procedere a nuovi reclutamenti, gli operatori maneggiano con fatica gli effetti delle procedure di mobilità, particolarmente dal punto di vista del loro impatto sugli spazi assunzionali.

Mentre per i Comuni non ci sono particolari problemi, giacché semplicemente la mobilità in uscita rappresenta un risparmio e quella in entrata un incremento della spesa rilevante ai fini della determinazione dei loro spazi assunzionali, le criticità maggiori si spostano sugli altri enti locali, come ad esempio le Unioni, che non applicano, direttamente, il Dm 17 marzo 2020.

Questi enti, come è stato confermato dalla Corte dei conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 4/2021 continuano a dover rispettare le norme precedenti e nello specifico l'articolo 1, comma 229, della legge 208/2015 che prevede una capacità assunzionale pari al 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Di fatto, quindi, nel definire gli spazi assunzionali il mondo degli enti locali è diviso in due gruppi: da una parte i Comuni e dall'altro i rimanenti enti. La distinzione è fondamentale nei passaggi per mobilità: i primi sono usciti dal circuito delle «pubbliche amministrazioni con limitazioni alle assunzioni», e pertanto il passaggio di un dipendente da un Comune a una Unione non può più definirsi neutro, con la conseguenza di consumare gli spazi assunzionali di quest'ultima. Va altresì rimarcato che in base all'articolo 14, comma 7, del Dl 95/2012 le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, per le medesime Unioni, continuano a non poter essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare complessivo del turn-over destinabile ad assunzioni.

Insomma, per le Unioni di comuni è un bel problema, in quanto una mobilità in uscita (a prescindere dall'ente di destinazione) non crea spazio per assunzioni dell'esterno, mentre una mobilità in entrata da un comune comporta erosione di capacità assunzionale.

I problemi al funzionamento degli uffici risultano aggravati dalle novità dell'articolo 3 del Dl 80/2021 che ha soppresso, in alcuni casi, il nulla osta per la mobilità, favorendo fuoriuscite improvvise di dipendenti.

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