Piao, per i piccoli enti esonero dalla redazione dalla sottosezione «2.2 Performance»
Si tratta delle amministrazioni di minori dimensioni, cioè quelle con un numero di dipendenti fino a cinquanta
Il Dpr 24 giugno 2022 n. 81, attuativo del Piano integrato di attività e organizzazione, all'articolo 1, individua gli adempimenti assorbiti dal Piao stabilendo, fra l'altro, che per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con più di cinquanta dipendenti è soppresso, in quanto assorbito nell'apposita sezione del Piao, l'adempimento relativo al piano della performance di cui all'articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.
Per le amministrazioni di minori dimensioni, cioè quelle con un numero di dipendenti fino a cinquanta, l'articolo 6 del regolamento attuativo definisce le specifiche istruzioni all'adozione di un piano semplificato. Fra le semplificazioni concesse a detti enti vi è l'esonero dalla redazione dalla sottosezione "2.2 Performance".
Tuttavia le norme di coordinamento contenute nell'articolo 2 del Dpr 81/2022, al comma 1, dispongono che per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267, vale a dire i Comuni, le Province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del Tuel e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, sono assorbiti nel Piao. Qui la norma non opera alcuna distinzione fra enti locali con un numero di dipendenti maggiore a cinquanta ed enti locali con un numero di dipendenti fino a cinquanta, lasciando intendere che anche per gli enti locali di minori dimensioni l'adempimento relativo alla redazione del piano della performance è assorbito nel Paio con la conseguenza che anche detti enti saranno tenuti alla predisposizione della sottosezione "2.2 Performance".