Pnrr, le anticipazioni di risorse agli enti vanno contabilizzate come trasferimenti
Il chiarimento della Ragioneria dello Stato sulle somme erogate anticipatamente rispetto alle scadenze previste
Le anticipazioni di risorse disposte a favore degli enti locali al fine di consentire la realizzazione tempestiva degli interventi Pnrr e Pnc devono essere contabilizzati come trasferimenti. Con la Faq 48, la Ragioneria generale dello Stato chiarisce che le somme erogate anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali non rappresentano anticipazioni di liquidità, pertanto sono registrate alla voce 2.01.01.01.001 se di parte corrente, e alla voce 4.02.01.01.001, se in conto capitale.
L'articolo 9, comma 6, del Dl 152/2021 dispone infatti, per consentire il tempestivo avvio ed l'esecuzione degli interventi finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, la possibilità di disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, compresi gli enti territoriali. L'erogazione sarà effettuata sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», istituito per l'attuazione del programma Next Generation Eu.
L'articolo 2, comma 2, del Dm 11 ottobre 2021 prevede l'erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il Fpv. In caso di anticipazioni riferite a risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, l'ente locale è tenuto a reimputare l'accertamento già registrato all'esercizio in cui riceve l'anticipazione.
Trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate, secondo quanto disposto dall'articolo 175, comma 3, lettera a), del Tuel. Dal 2021 al 2026, inoltre, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (articolo 15, comma 4-bis, Dl 77/2021).
Alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L'utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018 (articolo 15, comma 3, Dl 77/2021).