Fisco e contabilità

Pnrr e tempi di pagamento, al via le scadenze nel primo anno di attuazione della riforma

Tempestiva disponibilità e correttezza dei dati sono essenziali per consentire al sistema Pcc l'elaborazione di indicatori attendibili

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Iniziano le prime scadenze 2023 sui tempi di pagamento, primo anno di attuazione della riforma 1.11 del Pnrr. La tempestiva disponibilità e correttezza delle informazioni, riguardanti i pagamenti effettuati, la non liquidabilità delle fatture, la comunicazione della data di scadenza effettiva e delle cause di sospensione, sono essenziali per consentire al sistema Pcc l'elaborazione di indicatori attendibili sui tempi di pagamento e sullo stock di debiti commerciali pregressi delle pubbliche amministrazioni.

In merito a quest'ultimo punto, la Ragioneria generale dello Stato ha previsto la comunicazione sulla nuova piattaforma dei servizi Rgs denominata AreaRGS (http://areargs.rgs.mef.gov.it), realizzata con l'obiettivo di fornire un unico accesso alle funzionalità delle applicazioni messe a disposizione degli utenti.

Il servizio dello "stock del debito" consente, agli utenti registrati sul sistema Pcc, in qualità di responsabili e incaricati, di consultare i dati sul debito risultante dalla piattaforma e di comunicare l'importo dello stock del debito commerciale residuo scaduto, rilevato dai propri sistemi contabili al 31 dicembre dell'anno. Al riguardo, si segnala l'opportunità di provvedere alla comunicazione qualora l'importo, elaborato dal sistema Pcc, differisca da quello desunto dalle proprie scritture contabili, avendo cura di completare le attività di allineamento delle informazioni sulle singole fatture.

Il comma 861 dell'articolo della legge 145/2018, come modificato dall'articolo 9 del Dl 152/2021 (per l'attuazione del Pnrr), prevede, infatti, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, la possibilità di elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, previo invio della comunicazione relativa all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati, relativa ai due esercizi precedenti, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Nel caso in cui l'ente, quindi, utilizzi la facoltà di elaborazione dell'indicatore attraverso i propri dati, la comunicazione dello stock deve essere effettuata anche dagli enti soggetti al Siope che, diversamente, ne sono esonerati.

Riguardo alle regole per il calcolo, concorrono allo stock del debito tutti i documenti contabili scaduti e non pagati alla data del 31/12 dell'anno precedente alla rilevazione. Le note di credito sono sottratte dallo stock del debito; mentre la data di scadenza del documento è quella comunicata nel sistema Pcc.

Nel caso in cui la data di scadenza non sia inserita, la stessa si determina aggiungendo alla data di emissione:
1) 60 giorni, nel caso di amministrazione Ssn;
2) 30 giorni, per tutte le altre amministrazioni.

Per i documenti elettronici, la data di emissione corrisponde a quella di ricezione del documento contabile da parte del sistema Sdi.

La formula di calcolo dello stock è la seguente:

Stock = Importo totale calcolato - Importo non commerciale – Importo Non liquidabile – Saldo Pagato al 31/12 (senza giorni di sospensione) – Importo Sospeso al 31/12

L'importo totale calcolato coincide con il totale imponibile (anagrafico o comunicato dall'utente) se la fattura è in regime di split payment, altrimenti con l'importo imponibile più Iva; l'ammontare calcolato può essere diverso rispetto a quello anagrafico o comunicato in presenza di pagamenti in eccedenza.

Il totale sospeso è riferito esclusivamente alle 3 seguenti tipologie per le quali è consentita la sospensione: per contenzioso, per contestazione/adempimenti normativi e per data esito regolare verifica di conformità.

Si ricorda, infine, che dal 1 gennaio 2023 sono entrate in vigore le nuove disposizioni per il calcolo dei tempi di pagamento (Circolare Mef n. 17/2022), che richiedono il raffronto fra gli indicatori calcolati con la media semplice e quelli misurati con la media ponderata. Se nel corso del 2023 lo scostamento fra i due valori risulterà superiore a 20 giorni, il rispetto dei tempi di pagamento sarà misurato con la media semplice (al posto di quella ponderata utilizzata fino al 2022).

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