Personale

Polizia locale, la riduzione a 35 ore dell'orario settimanale non dà diritto alla 36esima lavorata come straordinario

Anche nel caso in cui sia stato previsto in un accordo decentrato ma non siano stati adottati gli atti riorganizzativi

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di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

I dipendenti appartenenti al corpo di polizia municipale non hanno diritto alla riduzione a 35 ore settimanali dell'orario di lavoro né hanno diritto al pagamento della trentaseiesima ora a titolo di straordinario, anche nel caso in cui sia stato sottoscritto un accordo decentrato che preveda la riduzione ma non siano stati adottati da parte dell'amministrazione i necessari atti riorganizzativi.

Sono questi i contenuti riportati nell'ordinanza della Corte di cassazione, sezione Lavoro, n. 30925/2021 che consolida così un precedente orientamento espresso dalla stessa Corte.

L'articolo 22 del contratto nazionale del 1° aprile 1999 consente di dare applicazione, a favore del personale adibito a regimi di orario in turni, alla riduzione dell'orario di lavoro ordinario a trentacinque ore, medie settimanali.

La disposizione prevede espressamente che la riduzione oraria è praticabile solo nel caso in cui sia anche possibile dimostrare e certificare, che i maggiori oneri derivanti dalla riduzione stessa sono fronteggiati con «proporzionali riduzioni del lavoro straordinario» o con «stabili modifiche degli assetti organizzativi».

L'Aran, più volte chiamata ad esprimersi sulla questione (RAL1406), ha avuto modo di precisare che la locuzione «proporzionali riduzioni del lavoro straordinario» deve intendersi come riduzione della spesa destinata a finanziare il lavoro straordinario, mentre per «stabili modifiche degli assetti organizzativi» devono intendersi tutti quei mutamenti dell'attuale organizzazione del lavoro negli uffici dell'ente, di carattere permanente, la cui adozione consentirebbe all'ente medesimo di conseguire, comunque, economie di gestione, utilizzabili, proprio per la loro stabilità nel tempo, per il finanziamento della riduzione dell'orario di lavoro, anche solo in quota (vi è, infatti, anche l'intervento sulla spesa per il lavoro straordinario).

Nella vicenda di specie, un gruppo di lavoratori appartenenti al corpo di polizia locale di un Comune, che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni sviluppato su 35 ore settimanali, ha chiesto al proprio ente il riconoscimento del pagamento, a titolo di straordinario, del compenso retributivo per la trentaseiesima ora lavorativa ogni settimana.

La pretesa degli agenti di polizia locale si è fondata su un inadempimento assunto dal comune nel presentare un piano di riorganizzazione degli orari dei dipendenti che preveda la riduzione degli stessi a 35 ore settimanali.

Diversamente si è espresso il datore di lavoro. Cosicché, di fronte a prese di posizioni contrapposte, i lavoratori hanno portato la questione sui tavoli giudiziari.

La Corte di appello, in riforma della decisione del giudice di primo grado, ha ritenuto di accogliere la posizione dell'ente così i ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione.

Per gli ermellini il ricorso promosso dagli agenti di polizia locale deve essere rigettato, consolidando così un precedente orientamento espresso dalla stessa Corte (ordinanza n. 28533/2017).

È evidente che la riduzione dell'orario di lavoro comporta di per sé maggiori oneri e quindi deve trovare un bilanciamento con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario (oppure con stabili modifiche all'assetto organizzativo), in quanto senza l'uno o l'altro meccanismo compensativo, la riduzione di orario del personale turnista non può realizzarsi, per difetto di copertura finanziaria. Un bilanciamento, che come prescrive la stessa disciplina contrattuale, deve essere sottoposto al vaglio degli organi di controllo interno degli enti.

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