Personale

Polizia municipale, il comandante risponde solo al sindaco

Il servizio di polizia va collocato in posizione di assoluta autonomia e indipendenza rispetto ad altre aree

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di Amedeo Di Filippo

È illegittima la deliberazione con cui la giunta comunale dispone la collocazione del servizio vigilanza all'interno di un'area amministrativa più ampia, in quanto contrasta con le norme di legge statale e regionale che invece hanno l'obiettivo di preservare l'autonomia gestionale e amministrativa del comandante della polizia municipale, il quale risponde direttamente al sindaco. Lo afferma il Tar Abruzzo con la sentenza n. 64/2021.

Nell'analizzare il ricorso avverso le deliberazioni con cui la giunta comunale ha rideterminato la dotazione organica e approvato il regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, il Tar Abruzzo le dichiara illegittime nella parte in cui la polizia municipale risulta collocata all'interno di un'area più vasta e al comandante sono stati attribuiti compiti di gestione e organizzazione dell'area medesima.

Censura in particolare la parte in cui dispone il comandante della polizia municipale in una collocazione subordinata, in evidente violazione della legge regionale che, con l'obiettivo di preservare l'autonomia gestionale e amministrativa di quest'ultimo, statuisce che lo stesso «riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'ente di appartenenza ed in nessun caso può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area, o settore, o servizio, o altra unità organizzativa amministrativa comunque denominata».

Anche la legge 65/1986, la legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, agli articoli 2 e 9, distingue le posizioni degli organi pubblici elettivi e quella dell'organo tecnico dotato della necessaria professionalità, escludendo ogni rapporto di parasubordinazione gerarchica e dotando il comandante della necessaria autonomia sul piano organizzatorio, in modo da differenziare e caratterizzare il peculiare apparato della polizia municipale rispetto alle altre ripartizioni organizzative svolgenti le ordinarie e istituzionali funzioni comunali.

Le regole disposte dalla Regione Abruzzo si inseriscono in questo solco e caratterizzano la polizia locale come unità organizzativa autonoma indipendente dalle altre dell'ente tanto che non può mai divenire struttura intermedia nell'ambito di un più ampio settore organizzativo, né essere sottoposta alle dipendenze del responsabile di un settore diverso, o del segretario comunale/provinciale. Il servizio di polizia deve pertanto essere collocato in posizione di assoluta autonomia e indipendenza rispetto alle altre aree.

Nemmeno avallano i giudici la tesi secondo cui l'autonomia della polizia locale può essere preservata mediante la collocazione del relativo servizio alle dirette dipendenze del sindaco, tutte le volte in cui il comandante, secondo l'articolazione organizzativa-gerarchica degli uffici desumibile dall'organigramma, risulti comunque posto in posizione di dipendenza rispetto ad altro responsabile. In questo modo il Tar Abruzzo condivide la giurisprudenza maggioritaria sul punto secondo cui il comandante risponde sempre direttamente al sindaco e soltanto a questi e tale dipendenza diretta risponde all'esigenza di assicurare a quest'ultimo il controllo diretto dei profili organizzativi e funzionali del servizio previsti dalla legge che presentano la maggiore specificità e delicatezza.

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