Polizze assicurative, rapporti debito/credito e controllo interno: le massime della Corte dei conti
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Polizze assicurative e progettazione
La legislazione vigente (Dlgs 36/2023) conferma espressamente che possono essere poste in essere azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale a carico dell’amministrazione, dando, poi, per inequivocabilmente assunta nella disciplina di dettaglio la sussistenza di una copertura assicurativa “dei rischi legati alle attività professionali”. Il conseguente onere a carico dell’amministrazione è deducibile dalla disposizione generale dell’articolo 2, comma 4, del Dlgs 36/2023 volta, sulla base del “principio della fiducia”, a favorire e valorizzare «l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato». La ratio di garanzia e incentivazione del personale pubblico sottesa alla legislazione consente di ritenere che solo le polizze assicurative della responsabilità professionale, ma non evidentemente quelle per responsabilità civile per danni a terzi, possano costituire idonei strumenti di tutela per i dipendenti interessati, proteggendo questi ultimi non da qualsivoglia rischio della vita lavorativa, ma da quello direttamente e immediatamente derivante dall’esercizio della propria attività professionale, quale che sia il grado della colpa connotante la relativa condotta. Trattandosi di copertura di un rischio professionale che si realizza solo nelle ipotesi di colpa grave, l’assicurazione prevista dalle norme del Dlgs 36/2023, fornisce una protezione che comprende le condotte connotate da colpa lieve.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 241/2024
Conciliazione dei rapporti debito/credito
L’allineamento delle poste di bilancio reciproche tra Comuni e Unione costituisce un momento essenziale non solo di regolarità contabile e amministrativa degli atti, ma anche di garanzia dell’adozione delle conseguenti scelte politico-amministrative sull’Unione e per le ricadute che queste scelte hanno sui bilanci dei Comuni. La necessaria riconciliazione delle poste di entrata e uscita tra Comune e Unione rappresenta un indefettibile strumento di verifica degli equilibri di bilancio, nei termini di specularità e simmetria che l’ordinamento richiede. Si tratta di una esigenza sostanziale che è oggetto di specifici adempimenti anche nel rapporto tra ente locale e altri soggetti che intrattengono contemporaneamente rapporti creditori e debitori, i quali incidono sulla corretta costruzione del risultato di amministrazione come coefficiente necessario dell’equilibrio di bilancio. Da quanto evidenziato deriva la necessità di una attenta verifica dei rapporti debitori e creditori fra Unione e Comuni al fine di scongiurare il formarsi, nel bilancio dell’Unione, di residui attivi in realtà insussistenti perché non corrispondenti ai residui passivi dei Comuni e di scongiurare altresì il rischio di insolvenza dell’Unione con conseguente “effetto domino” sui bilanci dei Comuni chiamati ad intervenire in soccorso del bilancio dell’Unione. Ne consegue altresì che i Comuni, nei loro bilanci, devono istituire capitoli di spesa “specializzati” per ogni servizio trasferito, trattandosi di una condizione imprescindibile per parificare i debiti e i crediti alla fine dell’esercizio e ricostruire con chiarezza i flussi fra enti.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 129/2024
Relazione dell’organo di controllo interno su conti giudiziali
L’omesso deposito, unitamente al conto parificato, della relazione (articolo 139 del Codice della Giustizia Contabile) costituisce un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto. Tuttavia, la mancata redazione e deposito della relazione dell’organo di controllo interno non possono essere addebitati all’agente contabile bensì all’amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere questoe adempimento. La relazione è resa dall’organo di controllo interno individuato dall’ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all’agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev’essere svolto in posizione di terzietà.
Sezione giurisdizionale regionale del Veneto - Sentenza n. 237/2024