Posizioni organizzative oltre il limite del 2016 solo per le cause del contratto
Non sono ammessi incrementi di carattere generico o utilizzi possibili nel tempo
I piccoli Comuni senza la dirigenza non possono aumentare lo stanziamento delle posizioni organizzative a valere sulle capacità assunzionali se non per la precisa situazione individuata dall'articolo 11-bis, comma 2, del Dl 135/2018. La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 83/2021, conferma, pertanto, che questo carattere derogatorio al limite dell'anno 2016 è di stretta interpretazione e non ammette incrementi generici o utilizzi possibili nel tempo.
L'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 prevede che non si superi, ciascun anno, il limite del trattamento accessorio dell'anno 2016. Per determinare questo vincolo è necessario conteggiare anche le somme che gli enti destinano al trattamento accessorio dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ovvero della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato.
Il contratto 21 maggio 2018, oltre confermare per tutte le amministrazioni - comprese quelle con la dirigenza - che tali valori vanno imputati al bilancio, ha previsto importi di retribuzione di posizione che vanno da 5.000 a 16.000 euro all'anno.
Al fine di evitare che l'eventuale incremento delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative esistenti, possa comportare, per effetto dell'introduzione del nuovo contratto funzioni locali, il superamento del limite previsto dall'artcolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, è stato introdotto l'articolo 11-bis, comma 2, del Dl 135/2018 che prevede, ma solo per gli enti senza la dirigenza, la possibilità di utilizzare le somme da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato per compensare tali aumenti andando di fatto a escluderli dal tetto del 2016.
Nonostante sia cambiato il regime assunzionale per i Comuni, passando dalle regole di turn over alle regole della sostenibilità finanziaria del Dl 34/2019 e del decreto ministeriale 17 marzo 2020, la possibilità di applicazione di tale norma non è stata messa in discussione a patto, però, che venga applicata per le espresse e rigide indicazioni del disposto normativo, in quanto, come affermato dalla Corte dei conti della Lombardia nella deliberazione in esame, è da escludere che l'articolo 11-bis, comma 2, del Dl 135/2018 abbia introdotto, in via generale, la possibilità di utilizzare risorse connesse a eventuali capacità assunzionali per il finanziamento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative di cui al nuovo contratto funzioni locali.