Personale

Premi ai dirigenti senza fondo per il salario accessorio, la Corte dei conti conferma il danno erariale

immagine non disponibile

di Luciano Cimbolini

L'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti in mancanza della costituzione del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio e della contrattazione integrativa é fonte di danno all'erario. La conferma di questo principio è avvenuta con la sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sicilia n. 64/2019.

Il caso
Con la sentenza n. 355 del 2018 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 3 maggio 2018), la Sezione giurisdizionale per la Sicilia aveva condannato il commissario straordinario dell'Iacp di Palermo, i direttori generali/coordinatori succedutisi nel tempo e i componenti del nucleo di valutazione/organismo interno di valutazione, al risarcimento del danno arrecato all'ente per avere concorso, con grave e inescusabile negligenza, all'indebita erogazione ai dirigenti dell'indennità di posizione e di risultato in violazione degli articoli 4, comma 2, 24 e 45 del Dlgs 165/2001, nonché della normativa di settore, introdotta dalla contrattazione collettiva del 23 dicembre 1999 che si applica anche agli Iacp.
Nell'ente, difatti, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza non era stato mai effettivamente costituito, come previsto dall'articolo 26 del contratto del 23 dicembre 1999. Le risorse destinate al trattamento accessorio durante il periodo in questione, difatti, sono state quelle quantificate nel 2001 con un atto amministrativo, avendo come riferimento una dotazione finanziaria e una pianta organica relative all'anno 2000, ben superiore, quest'ultima, alla compagine dirigenziale effettivamente in servizio negli anni oggetto del giudizio erariale.
Allo stesso modo nessuna contrattazione o concertazione erano stata effettuate, secondo gli articoli 4, 8, 27, per individuare i criteri, generali e di dettaglio, di utilizzo delle risorse e la graduazione della retribuzione di posizione, né era stata data applicazione agli articoli 28 e 29 in materia di erogazione dell'indennità di risultato previa obbligatoria assegnazione di obiettivi alla dirigenza.

La decisione
L'assunto fondamentale per arrivare alla condanna è stato quello della necessaria procedimentalizzazione, secondo una rigida applicazione di quanto previsto dai contratti collettivi e dalla legge, del percorso di individuazione delle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza e dei criteri di quantificazione ed erogazione dello stesso, da distribuirsi poi a titolo di retribuzione di posizione e di risultato.
La Corte non ammette scorciatoie in materia di corretta modalità di costituzione del fondo, di determinazione e graduazione delle varie posizioni economiche e di attribuzione degli obiettivi ai singoli dirigenti. Obiettivi, che per inciso, non possono coincidere con quelli individuati dal bilancio di previsione e dagli atti conseguenti per le strutture dell'amministrazione. La modalità di costruzione del fondo è corretta quando le fonti di finanziamento siano quelli previste dai contratti collettivi e le relative integrazioni delle risorse siano attribuite secondo le modalità previste dai contratti stessi.
Le modalità di erogazione, al pari, devono essere conformi a quanto previsto dai contratti nazionali e essere disciplinate da accordi decentrati e atti concertativi che individuino, per quanto di competenza, i criteri di attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato, nel rispetto anche della normativa legislativa in materia di premialità del trattamento accessorio (Dlgs n. 165/2001 e n. 150/2009). In assenza di questo, l'erogazione del trattamento accessorio della dirigenza si qualifica come danno erariale, che, nel caso di specie, é stato posto in carico all'organo commissariale di vertice, al direttore generale e al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione.

La quantificazione del danno
In conclusione, si segnala che il danno è stato quantificato e contestato partendo dal profilo dell'erogazione del trattamento accessorio, evitando di imputare anche l'illegittima (nel caso di specie, la mancata) costituzione del fondo, trattandosi, in realtà, delle stesse risorse, che prima entrano e poi escono dal fondo e, di conseguenza, non sono replicabili in termini di responsabilità.
La retribuzione di risultato, in assenza di obiettivi, è stata ritenuta interamente produttiva di danno. La retribuzione di posizione, in assenza di regolare contrattazione/concertazione, invece è stata ritenuta, in base a una interpretazione correttamente garantista e meno rigida di quella del giudice civile, danno erariale per la differenza fra il maggior valore effettivamente erogato dall'ente e la media fra il valore minimo e quello massimo previsto dall'articolo 27 del contratto del 1999.

La sentenza della Corte dei conti Sicilia n. 64/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©