Progettazione

Prevenzione incendi nei condomini: 10 cose da sapere sulle nuove norme tecniche

Dopo l'uscita in Gazzetta, conto alla rovescia per adeguare le abitazioni esistenti. La guida (semplice) per amministratori e progettisti

di Mariagrazia Barletta

Quale comportamento tenere nel caso scoppi un incendio. Quali informazioni trasmettere ai soccorritori per consentire un efficace intervento. Quali precauzioni prendere per non alterare le condizioni di sicurezza negli spazi comuni. Come aiutare chi ha difficoltà motorie o sensoriali ad abbandonare l'edificio in caso di pericolo. Dal prossimo 6 maggio, con l'entrata in vigore delle nuove norme per gli edifici di civile abitazione, contenute nel decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 , nei condomìni bisognerà prepararsi e organizzarsi per prevenire e affrontare correttamente un eventuale incendio. A partire dal prossimo 6 maggio c'è un anno di tempo entro il quale va attuata gran parte delle nuove disposizioni contenute nel Dm 25 gennaio. Decreto che va a modificare le vecchie norme del 1987 (decreto 16 maggio numero 246). La pianificazione dell'emergenza fa ingresso per la prima volta nei condomìni, anche se non annoverabili tra i luoghi di lavoro.

Nessun adempimento impegnativo per gli edifici più bassi, ma col crescere dei piani l'organizzazione dell'emergenza diventa più gravosa e bisogna mettere in piedi una struttura organizzativa con precisi compiti, azioni e procedure da seguire. Solo per l'installazione di impianti di segnalazione manuale di allarme (obbligatorio per edifici che superano i 54 metri di altezza) e dei sistemi di allarme vocale (l'obbligo di installazione scatta al di sopra degli 80 metri) il decreto concede due anni per adeguarsi (dunque c'è tempo fino al 6 maggio 2021), per le altre misure organizzativo-gestionali la scadenza è il 6 maggio 2020. Gli impianti di segnalazione manuale, va precisato, sono impianti semplici che, attivati non in automatico da rivelatori, ma dall'uomo, estendono l'allarme attraverso segnalazioni ottiche e acustiche.

Attenzione alla definizione di "altezza antincendio"
Le nuove disposizioni si applicano agli edifici di altezza antincendio pari o superiore a dodici metri. Va detto subito che per altezza non si intende quella dell'edificio, ma bisogna far riferimento ad una definizione precisa, contenuta in un decreto antincendio del 1983 (Dm 30 novembre). L'altezza da considerare va misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'edificio (davanzale della finestra o soglia del balcone) dell'ultimo piano agibile o abitabile (sono escluse le aperture dei vani tecnici) fino alla quota esterna più bassa.

I tecnici competenti
Gli amministratori di condominio possono avvalersi di consulenze di professionisti dell'area tecnica. Per attuare le misure strettamente legate al nuovo decreto non è necessario che il professionista sia iscritto nell'elenco degli esperti in materia antincendio tenuto dal ministero dell'Interno.

Primo passo: attuazione calibrata in funzione dell'altezza
Entro un anno bisogna mettere in atto tutte le misure organizzativo-gestionali prescritte. Si tratta di pianificare le azioni da seguire nel caso si verifichi un incendio, di individuare quali comportamenti tenere per mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni, insieme a tutte le opportune precauzioni da osservare per non generare pericoli. Inoltre, in caso di presenza di dispostivi e di impianti antincendio (come estintori, naspi, reti di idranti, rivelatori, impianti di segnalazione) bisogna eseguire tutti i controlli e le manutenzioni per mantenerli in efficienza. Riguardo agli impianti, per i condomìni già soggetti a controllo da parte dei Vigili del fuoco, ossia quelli di altezza antincendio superiore a 24 metri, resta valido il cosiddetto decreto Impianti (Dm 20 dicembre 2012).

Edifici da 12 a 24 metri di altezza
Quanto alle misure organizzative-gestionali, queste non sono uguali per tutti. I condomìni di altezza inferiore a 24 metri (l'altezza è sempre quella antincendio) sono soggetti a incombenze non particolarmente onerose. Si tratta di individuare i comportamenti da tenere in caso di incendio e di darne informazione agli occupanti. Eventuali impianti e dispositivi vanno mantenuti in efficienza e deve essere esposto un foglio illustrativo contenente i divieti e le precauzioni da osservare per non accrescere il rischio incendio, i numeri di telefono a cui chiamare per attivare i servizi di emergenza e le azioni da seguire in caso di incendio. Se il condomìnio condivide impianti, strutture e vie di esodo con altre attività, come ad esempio uno o più negozi, bisogna tener conto di eventuali interferenze.

Edifici da 24 a 54 metri di altezza
Per gli edifici da 24 fino a 54 metri è richiesta un'organizzazione un po' più complessa. Innanzitutto la pianificazione dell'emergenza va predisposta ma anche verificata periodicamente. Viene ribadito che le verifiche e gli interventi manutentivi su sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio vanno riportati sui registri dei controlli. Le istruzioni per l'esodo inserite in un foglio illustrativo, anche in lingua straniera se richiesto dall'assemblea di condominio, vanno accompagnate da un'opportuna cartellonistica di sicurezza. Bisognerà anche verificare, ne è responsabile l'amministratore, che vengano osservati i divieti prescritti relativamente al mantenimento in sicurezza delle aree comuni (come ad esempio il deposito in sicurezza di sostanze infiammabili o la corretta chiusura di porte tagliafuoco). Vanno inoltre gestiti con cura i lavori di manutenzione che comportano operazioni pericolose ai fini della sicurezza antincendio. Inoltre, in caso di in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti, va elaborata la valutazione dei rischi di incendio.

Edifici compresi tra 54 e 80 metri
Rispetto alle prescrizioni individuate per i condomìni di altezza tra 24 e 54 metri, viene aggiunto il solo obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico.

Edifici alti più di 80 metri
Superati gli 80 metri di altezza, la gestione della sicurezza si complica parecchio e prevede una vera e propria struttura organizzativa. Deve essere innanzitutto predisposto un centro di gestione dell'emergenza, ossia un locale per il coordinamento delle operazioni da attuare in caso di emergenza, con un responsabile della gestione della sicurezza antincendio (può coincidere con l'amministratore) e un coordinatore dell'emergenza. Quest'ultimo deve essere in possesso di un attestato di idoneità tecnica conseguito dopo aver frequentato un corso per rischio elevato, così come individuato dal decreto sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ossia dal Dm 10 marzo 1998 (attualmente in revisione). È obbligatorio, inoltre, installare un sistema di allarme vocale per scopi di emergenza.

Attenzione a garage, centrali termiche e gruppi elettrogeni
Oltre all'altezza c'è da fare i conti anche con la presenza di eventuali attività funzionali all'edificio, come le centrali termiche, le autorimesse e i gruppi elettrogeni ricompresi nell'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco. Alla presenza di tali attività, indipendentemente dai quattro gruppi di misure, gli adempimenti si inaspriscono.

Secondo step: comunicazione dell'avvenuto adempimento ai Vigili del Fuoco
Una volta applicate le misure organizzativo-gestionali prescritte, nei condomìni di altezza fino a 24 metri non occorrerà fare altro. Superati i 24 metri si rientra tra le attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco ed allora bisognerà dare atto degli avvenuti adempimenti in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Sicurezza antincendio delle facciate
Un altro capitolo contenuto nel Dm 25 gennaio 2019 riguarda la sicurezza antincendio delle facciate e si applica agli edifici di altezza antincendio superiore a 24 metri. Il decreto porta all'attenzione dei progettisti la sicurezza degli involucri edilizi. Lo fa enunciando tre obiettivi che i progettisti sono tenuti a non dimenticare sia nella progettazione di nuovi edifici residenziali sia nel caso in cui si realizzino interventi comportanti il rifacimento di almeno la metà delle superfici di facciata. Il primo obiettivo è evitare che un incendio, verificatosi all'interno di un edificio, possa propagarsi da un compartimento all'altro per mezzo delle facciate, di loro interstizi, cavità e bucature. Pareti ventilate, isolanti del "pacchetto" di facciata sono tra i gli elementi più vulnerabili rispetto alla propagazione delle fiamme. Limitare la probabilità che un incendio verificatosi all'esterno, ad esempio per strada, possa entrare all'interno dell'edificio, è il secondo obiettivo. Il terzo obiettivo mira, invece, a scongiurare il rischio che in caso di incendio parti di facciata, nel cadere, possano ostacolare l'esodo e mettere a rischio la vita di soccorritori e occupanti.

Gli obiettivi da perseguire per assicurare la sicurezza antincendio degli involucri edilizi erano già contenuti nelle linee guida "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili" allegate alla lettera Circolare numero 5043 del 15 aprile 2013 della direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica. La bozza di Dm li riprende fedelmente. Il Dm 25 gennaio 2019 riconosce nelle linee guida del 2013 un utile riferimento per i progettisti «nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili».

IL DECRETO 25 GENNAIO 2019 PUBBLICATO IN GAZZETTA

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