Prezzi inadeguati nei bandi: le principali sentenze sulle le gare impugnate dagli operatori
Dalla Sardegna alla Puglia alla Sicilia (e non solo): la giurisprudenza riconosce (quasi sempre) le ragioni degli operatori che denunciano la distanza dalla realtà dei listini nei dei bandi
I listini prezzi in base ai quali viene calcolato e definito il valore a base d'asta dell'appalto sono al centro di un contenzioso non nuovo. L'elemento di novità nelle recenti impugnazioni e richieste di sospensiva degli operatori è la tensione sui costi di alcuni materiali e sul costo dell'energia combinata con - da una parte - l'esplosione della domanda stimolata dai bonus e dai piani anticiclici finanziati dall'Europa e - dall'altra - dall'incertezza dovuta alla guerra iniziata dalla Russia. Non aiutano inoltre le rigidità strutturali del quadro normativo sui lavori pubblici, che non favoriscono adattamenti rapidi e risposte efficaci ai repentini e continui aumenti riscontrabili nell'economia reale. Tutto questo sta appunto riproponendo un contenzioso antico; ma che oggi assume un assoluto rilievo e una importanza cruciale non solo per le imprese ma anche per la Pa, come dimostranon.1581/2019) emerge che il comune ha verificato l'anomalia dell'offerta del ricorrente «avendo posto in essere il computo metrico estimativo sulla base di differenti standards qualitativi e, in particolare, per gran parte delle voci di computo, del Listino Prezzi OO.PP. Regione Puglia 2017, mentre, per le restanti voci relative a lavorazioni non rinvenibili nel suddetto prezzario, il Listino Prezzi OO.PP. della Regione Puglia 2012, nonché il Listino Ariap 1/2014 e il Listino Regione Umbria OO.PP. 2014». Lo "slalom" tra i prezzari viene giudicato scorretto dal primo giudice, secondo il quale «in sede di verifica di anomalia dell'offerta della ricorrente, il Rup avrebbe dovuto utilizzare sempre e solo il parametro così individuato, in modo da garantire una valutazione quanto più possibile completa e uniforme». Più in generale sui prezzari, il Tar Puglia ribadisce che «la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni puntualizzato la necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzari aggiornati, contenenti valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto gli operatori economici più competitivi, perché sopportano i maggiori oneri per l'aggiornamento dei costi del lavoro, per l'investimento, la formazione e così via».