Prima del nuovo codice Rup a tempo determinato solo con «adeguata motivazione»
Il chiarimento in un parere del Mit. Dal 1° luglio si cambia e la possibilità di un Rup a termine diventa ordinaria
Il ruolo di Rup può essere ricoperto anche dal dipendente assunto a tempo determinato a condizione che la stazione appaltante certifichi che tra i dipendenti di ruolo vi sia carenza dell'adeguata professionalità. È questo, in sintesi, il parere espresso dall'ufficio di supporto legale del ministero delle Infrastrutture con il parere, di recente pubblicazione, n. 1878/2023. Da notare che nel nuovo Codice la possibilità di nominare un Rup a tempo determinato, invece, diventa ordinaria.
Il quesito
Nel quesito sottoposto all'ufficio legale, semplificando, viene in rilievo la questione della possibilità/regolarità della nomina, come Rup (per l'attuazione degli interventi Pnrr correlati alla transizione digitale) di un dipendente a tempo determinato.L'ufficio di supporto, dopo aver richiamato le disposizioni codicistiche dell'articolo 31 e le indicazioni di dettaglio contenute nelle linee guida Anac n. 3, ammette la possibilità ma con adeguata motivazione.
Proprio il documento in parola precisa che in situazioni di carenza dei requisiti/esperienza adeguati/e a svolgere i compiti dell'incarico, «la stazione appaltante può individuare quale Rup un soggetto che non sia in possesso dei requisiti richiesti, assegnando lo svolgimento delle attività di supporto ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al Rup (…)».Quest'ultimo inciso (che nel parere si identifica, in modo forse non condivisibile, come riferimento «normativo»), pertanto, ammetterebbe la possibilità della stazione appaltante (in realtà al soggetto responsabile dell'unità organizzativa interessata dall'appalto) di far ricoprire «l'ufficio di Rup (…) anche da personale con contratto a tempo determinato» a patto però « che la p.a. fornisca adeguata e specifica motivazione in ordine alla carenza di dipendenti aventi le professionalità necessarie».
È opportuno, quindi, confrontare questa risposta con le disposizioni del nuovo Codice dei contratti.
Il nuovo Codice
Il nuovo Codice dei contratti (declinato nel Dlgs 36/2023) con il secondo comma dell'articolo 15 prevede espressamente, ed in via ordinaria, la possibilità di nominare un Rup tra i dipendenti a tempo determinato. In questo senso nella disposizione si legge che «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il Rup tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti (…)».
La previsione specifica, in realtà, non era prevista nella proposta originaria (nello schema predisposto dal Consiglio di Stato) e sostanzia una modifica apportata nella seduta di approvazione definitiva del Codice da parte del Consiglio dei Ministri.
Si è intercettata, in pratica, una istanza diretta ad ampliare l'ambito dei soggetti a cui assegnare i compiti e le responsabilità riconducibili al responsabile del progetto (soprattutto per gli interventi Pnrr/Pnc). Il comma 2 dell'articolo 15, in cui si prevede la possibilità di scegliere il Rup tra i dipendenti a tempo determinato, in fase di approvazione definitiva ha subito anche una ulteriore modifica.
Nel testo della proposta si prevedeva, correttamente, che la prerogativa/responsabilità della nomina del Rup rientrasse nelle competenze del responsabile dell'unità organizzativa interessata dall'appalto titolare del potere. Si tratta, oggettivamente, di un inciso che fotografa il corretto procedimento di nomina del Rup all'interno delle stazioni appaltanti. Nella modifica apportata, e quindi nel testo definitivo, così come per il Codice del 2016, la prerogativa viene rimessa in modo asettico alla stazione appaltante/ente concedente. Ponendo, o ribadendo, anche qualche equivoca interpretazione considerato che non si può dubitare che la prerogativa di nomina del responsabile unico del progetto debba avvenire con atto formale del dirigente/responsabile del servizio. E, dispone sempre il comma 2 dell'articolo 15 nel periodo finale, che «in caso di mancata nomina del Rup nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento».
Le indicazioni fornite nel parere, e quindi la necessità di una adeguata motivazione in caso di nomina di un dipendente a tempo determinato, evidentemente, tengono conto del fatto che il nuovo impianto normativo, pur in vigore, sarà efficace solo per le procedure avviate a far data dal 1° luglio 2023.