Fisco e contabilità

Progettazione definitiva ed esecutiva svincolata dal finanziamento dell'opera

Il Milleproroghe ha allungato di un altro anno la validità della norma speciale contenuta nel Dl Sblocca-cantieri

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di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Anche per il 2021 i soggetti attuatori delle opere pubbliche potranno affidare incarichi di progettazione definitiva/esecutiva delle opere pubbliche, pur in assenza della provvista finaziaria necessaria a realizzare l'opera. L'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legge 183/2020, infatti, allunga di un altro anno la validità della norma speciale contenuta nell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 32/2019.

Le regole ordinarie
Il Dm 1° marzo 2019, di modifica dei principi contabili armonizzati contenuti nel Dlgs 118/2011, ha dettato puntuali regole di contabilizzazione delle spese di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche in generale. Con riferimento alla sola progettazione di primo livello il punto 5.3.12 prevede che la spesa venga imputata al titolo secondo solamente nel caso in cui l'ente abbia già individuato nel Dup l'opera e la sua fonte di finanziamento. In caso contrario queste spese devono essere imputate tra quelle correnti. Per quanto riguarda, invece, la progettazione definitiva/esecutiva, il successivo punto 5.4.9 prevede la costituzione del Fondo pluriennale vincolato per l'intero quadro economico dell'opera in caso di avvio delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. Sebbene non vi sia un divieto espressamente codificato, tali principi indicano chiaramente che la prosecuzione dell'iter progettuale è ammesso solamente in presenza di una copertura finanziaria integrale dell'opera. Se da un lato, come evidenziato dalla Corte dei conti Lombardia (delibera n. 352/2019, su Enti locali & edilizia del 17 settembre), l'accertamento della fattibilità e della finanziabilità dell'opera pubblica è «condizione minima e imprescindibile per il conferimento di un incarico di progettazione, al fine di evitare una spesa di denaro pubblico inutile», dall'altro è noto come la disponibilità di un parco progetti è condizione indispensabile per poter accedere ai contributi pubblici. Tant'è che l'applicazione di questa regola di sana gestione finanziaria richiederebbe, quanto meno, un adeguamento dei criteri fissati dai soggetti finanziatori nell'assegnazione delle risorse.

La deroga del decreto Sblocca-cantieri
Nell'ambito delle misure volte a velocizzare i lavori pubblici, l'articolo 1, comma 4, del Dl 32/2019 aveva introdotto una "deroga" a tale principio, consentendo ai soggetti attuatori di affidare incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva anche in assenza delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria dell'opera nella sua interezza. Va tenuto presente, inoltre, che le opere la cui progettazione è stata realizzata in forza di tale previsione sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. E, d'altro canto, nella propria programmazione le amministrazioni dovranno dare priorità a tali opere. La norma, originariamente valida solamente per il biennio 2019-2020, è stata prorogata a tutto il 2021. Gli enti, quindi, potranno proseguire l'attività di progettazione delle opere pubbliche senza soluzione di continuità.

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