Fisco e contabilità

Variazione del piano degli investimenti, prima sempre l'aggiornamento del documento unico di programmazione

Questa la procedura più appropriata in coerenza con le analisi strategiche e operative imposte dal principio contabile

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di Corrado Mancini

L'emergenza sanitaria da Covid-19 impone la revisione della programmazione con, in molti casi, anche la variazione del piano degli investimenti. È prassi, in molti enti, procedere alla variazione del programma triennale dei lavori pubblici senza prima modificare il documento unico di programmazione. Questa procedura non risulta essere la più appropriata, anche in coerenza con le analisi strategiche e operative imposte dal principio contabile.

Il principio contabile 4.1, sulla programmazione di bilancio, al punto 8 dispone che il Dup costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. L'articolo 21, comma 1, del Dlgs 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori, che questo programma sia approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli stessi. La Corte dei conti della Lombardia nel parere n. 352/2019 pone in evidenza come la progettazione di un'opera, seppur articolata secondo livelli, non può prescindere da un quadro trasparente determinato a monte relativamente alla sua realizzazione e, sotto il profilo contabile, relativamente a una chiara previsione ed effettiva contezza delle relative forme di finanziamento, e aggiunge: «le spese di investimento vanno inserite nell'ambito di una effettiva e concreta programmazione dell'opera … tale da evitare che si faccia ricorso ad un affidamento, e quindi vengano utilizzate risorse pubbliche, non funzionali al perseguimento di un concreto interesse pubblico».

Per una corretta e coerente programmazione dell'ente, è necessario quindi procedere all'aggiornamento del documento unico di programmazione, prima di approvare la delibera di variazione del programma triennale dei lavori pubblici, anche se il coordinamento fra i due documenti di programmazione non risulta certo facile. È comunque evidente che l'inserimento di una nuova opera pubblica nel programma triennale debba essere preceduta da una analisi strategico-operativa, così come previsto dal principio contabile per l'elaborazione del Dup.

L'ente che intenda inserire una nuova opera nel programma dei lavori pubblici dovrà verificare se questa rientri negli obiettivi strategici indicati nella relativa sezione del Dup. In caso negativo, dovrà procedere al suo aggiornamento con l'inserimento dell'opera, analizzando gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e, con lo specifico approfondimento del fabbisogno in termini di spesa di investimento, con l'approfondimento dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS (principio contabile 4/1, punto 8.1). Procedere quindi alla variazione della Parte 1 della sezione operativa definendo gli obiettivi operativi in modo coerente con quelli strategici definiti nella SeS, individuando le forme di finanziamento, compresa la valutazione sull'eventuale ricorso all'indebitamento, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione dovrà essere posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi (principio contabile 4/1, punto 8.2).

L'ente procederà, di seguito, alla variazione del programma dei lavori pubblici, contenuto nella Parte 2 della SeO in coerenza con quanto indicato nella Parte 1, e quindi alla variazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del Dlgs 50/2016, seguendo le indicazioni del decreto Mit 14/2018.

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