Fisco e contabilità

Progetti, ok all’affidamento per le opere non finanziate

A condizione che le spese di progettazione abbiano la copertura finanziaria

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di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fino al 2023 i soggetti attuatori possono affidare la progettazione prima di avere il finanziamento dell'opera, a condizione che le spese di progettazione abbiano la copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari e venga rispettato il principio di autosufficienza dell'amministrazione. A fornire i chiarimenti operativi sulla norma dello Sblocca cantieri che ha introdotto un'importante deroga ai principi contabili vigenti, consentendo di affidare incarichi di progettazione anche in assenza delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria dell'opera nella sua interezza (articolo 1, comma 4, del Dl 32/2019) è la sezione regionale di controllo per la Lombardia con il parere approvato con la deliberazione n. 270/2021 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 15 dicembre).

La deroga legislativa, anche se transitoria, concede dal 2019 al 2023 (era il 2021, prima dell'estensione operata dall'articolo 52 del Dl 77/2021) la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione anche in caso di disponibilita' di finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Tali opere sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

La finalità del legislatore è chiaramente quella di dare la possibilità agli enti attuatori di disporre di un «parco progetti» che permetta di accedere ai finanziamenti esterni, spesso non intercettati dalle amministrazioni pubbliche proprio per l'assenza anche di un livello minimo di progettazione cantierabile. Si cerca dunque di disinnescare il circolo vizioso che si era creato nelle amministrazioni pubbliche che, da un lato, non potevano accedere ai finanziamenti pubblici per l'assenza di progetti cantierabili, e, dall'altro, non erano in grado di affidare incarichi di progettazione a soggetti esterni in mancanza del finanziamento dell'intera opera. L'estensione al 2023 della deroga offre agli enti opportunità strategiche per cogliere le sfide del Pnrr.

Per comprendere la portata della deroga occorre riprendere le regole contabili vigenti in tema di progettazione, modificate dal Dm 1° marzo 2019.

Le spese riferite al livello minimo di progettazione, richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale, sono iscritte nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce. Tuttavia, affinché la progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, al titolo 2 della spesa, è necessario che il Dup individui l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata e il suo finanziamento. Il successivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici consente l'iscrizione in bilancio degli stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo dell'opera da realizzare. La spesa di progettazione riferita ai livelli successivi a quello minimo (definitiva ed esecutiva quindi) è imputata agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva,

Per utilizzare la deroga, scandisce la Corte, gli enti devono in ogni caso rispettare tre regole di carattere generale, non disapplicate dal legislatore: copertura finanziaria delle spese di progettazione, realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e rispetto del principio di autosufficienza dell'amministrazione

In primo luogo dunque l'affidamento degli incarichi di progettazione deve trovare copertura nei documenti contabili dell'ente, stante, tra l'altro, la previsione dell'articolo 24, comma 8-bis, del Dlgs 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Il conferimento, inoltre, dei predetti incarichi esterni deve rispettare il principio di autosufficienza dell'amministrazione che impone di utilizzare le proprie risorse umane secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Gli affidamenti esterni, quindi, devono ritenersi giuridicamente ammissibili, nei casi di motivata assenza e/o insufficienza di personale tecnico che possa, internamente, provvedere a tale progettazione.

Infine, l'incarico di progettazione, pur dotato dell'adeguata copertura finanziaria, non deve essere fine a stesso, con le conseguenze erariali che ciò potrebbe comportare, ma è necessario che sia strumentale alla realizzazione di opere di interesse generale, aventi una probabile e ragionevole fattibilità sia in termini tecnici che finanziari. Si tratta di una condizione minima e imprescindibile per il conferimento di un incarico di progettazione, al fine di evitare una spesa di denaro pubblico inutile (Corte dei conti Sicilia, Sezione d'Appello, 24 novembre 2008n. 364) determinata da comportamenti non rispettosi del più generale criterio di diligenza che deve sempre caratterizzare l'agere pubblico.

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