Progressioni economiche, Aran in linea con la Funzione pubblica: la procedura è distinta per aree
Principio valido per la limitazione del 50% degli aventi diritto all’interno dei «differenziali stipendiali» ovvero il numero dei potenziali beneficiari dell’istituto
La limitazione del 50% degli aventi diritto alla progressione economica all’interno delle aree («differenziali stipendiali»), ovvero il numero dei potenziali beneficiari dell’istituto, come individuati in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c) del contratto 16 novembre 2022, è da applicarsi con riferimento tutti coloro che possono legittimamente partecipare alla procedura selettiva «distinta» per area.
È questa la precisazione fornita dall’Agenzia per la ...