Proroghe e rinnovi contrattuali, l'Anac insiste con le Pa: utilizzare solo in casi eccezionali
L'Authorità invia una raccomandazione a una Asl al fine di prevenire utilizzi scorretti di proroghe e rinnovi
Con una recente raccomandazione (rivolta ad una Azienda sanitaria) l'Anac ritorna sulla questione delle proroghe e dei rinnovi del contratto d'appalto per ribadire l'eccezionalità ed una doverosa cautela nell'utilizzo. Proroghe e rinnovi integrano, semplificando, delle opzioni di prosecuzione del contratto da utilizzare solamente nel caso risultino già previste negli atti di gara, come imposto rispettivamente, dall'articolo 106, comma 11 e art. 35, comma 4 del Codice dei contratti. Un particolare interesse, evidentemente, presentano le «misure» suggerite/raccomandate per evitare un utilizzo non conforme al dettato normativo e giurisprudenziale.
La questione
Nella raccomandazione, prendendo spunto dalle misure di programmazione adottate dalla stazione appaltante per monitorare l'attività contrattuale, come si è anticipato, l'Anac si sofferma sulle fattispecie della proroga e del rinnovo. Da notare, anche se nella raccomandazione non viene in considerazione, che si tratta di due fattispecie differenti. La proroga rappresenta un mero differimento del termine di scadenza del contratto utilizzabile, appunto, nelle more dell'individuazione del nuovo aggiudicatario (art. 106, comma 11 del Codice). Il rinnovo rappresenta una sorta di "clonazione" del pregresso rapporto contrattuale - si tratta di un nuovo contratto che esige un nuovo CIG -, agli stessi patti e condizioni (disciplinato nell'articolo 35, comma 4 del Codice). Le due fattispecie condividono pertanto la necessaria previsione negli atti di gara altrimenti non possono essere utilizzati, sostanziandosi - l'eventuale riaffido -, in un mero affidamento diretto. L'aspetto che sotto il profilo pratico/operativo riveste una certa rilevanza è quello relativo ai suggerimenti/raccomandazioni forniti alla stazione appaltante che hanno un evidente valore generale.
I suggerimenti pratici
L'Anac, come si legge nella raccomandazione, prende spunto «dalle misure proposte nel Pna 2015» e quindi sulla esigenza che le stazioni appaltanti «adottino adeguate misure specifiche per prevenire il ricorso al rinnovo del contratto in assenza dei presupposti di cui alla disciplina comunitaria». In primo luogo, le stazioni appaltanti, sono tenute ad una attenta analisi dei «fabbisogni e conseguente programmazione» delle acquisizioni attivando un controllo periodico e un «monitoraggio delle scadenze contrattuali». L'Anac suggerisce anche procedure alternative che possono evitare/ridurre il ricorso alle proroghe ed ai rinnovi quali il ricorso «ad accordi quadro» per l'acquisizione di servizi e forniture «standardizzabili, nonché una appropriata progettazione delle gare includendovi, anche in via precauzionale, l'opzione del rinnovo». Le ulteriori misure, espresse a titolo esemplificativo, già previste nel pregresso Pna che possono costituire «un valido strumento di supporto» ribadite dall'Anac sono:
1) la previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;
2) la predisposizione di apposite direttive/linee guida interne volte a favorire modalità di affidamento ad evidenza pubblica o un numero di inviti superiore a quanto previsto dalle norme;
3) la predisposizione, per i responsabili, di apposite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, «anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al Rpct». Si tratta di misure anche ribadite nel recente schema di PNA 2022/2024;
4) la previsione di uno specifico obbligo di comunicare al Rpct la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale «definito in modo congruo dalla stazione appaltante»;
5) l'introduzione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del Rpct in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.
L'ultima misura suggerita, potrebbe risultare di particolare rilevanza. In questo caso, pertanto, si tratterebbe di attivare una sorta di controllo preventivo ad opera del responsabile della prevenzione che andrebbe ad integrare il c.d. controllo successivo (previsto per gli enti locali all'articolo 147-bis, comma 2 del T.U. EE.LL. 267/2000).