Quarantena, dall'Inps i chiarimenti sulle certificazioni mediche
Ok anche nell'impossibilità di reperire le indicazioni riguardo al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica
Per i casi del 2020 è riconosciuta la tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica. È questo l'importante chiarimento fornito dall'Inps con il messaggio n. 1667/2021, sostenuto dalle indicazioni ricevute dal ministero del Lavoro.
Le molteplici difficoltà da parte dei medici curanti nel reperire le informazioni relative al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica, causata dall'ampio numero di casi gestiti dalle Asl per il tracciamento dei contagi specie nelle fasi più critiche dell'emergenza sanitaria, hanno indotto alcune regioni ad adottare propri atti per affidare esplicitamente ai medici di famiglia la competenza alla disposizione dell'isolamento per quarantena dei lavoratori, equiparando la loro certificazione al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica. Ma questo non è accaduto in tutto il territorio nazionale.
La questione è stata in parte risolta dalla legge di Bilancio 2021. Con il comma 484 della legge 178/2020 è stato infatti eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento. Rimanevano però in ballo le certificazioni relative al 2020, carenti degli estremi del provvedimento, che trovano ora copertura.
Possono quindi ritenersi sanati, ricondotti cioè alla tutela specifica della quarantena e dell'isolamento fiduciario, anche i periodi precedenti il 1° gennaio 2021, che hanno visto il certificato del medico non riportare l'ordine di provvedimento.
Il dubbio che rimane riguarda l'applicabilità della nuova norma al pubblico impiego. Non esiste ragione che ne giustifichi un'esclusione; ma d'altra parte non può nemmeno trascurarsi che l'articolo 26, comma 3, del Dl 18/2020 riferisce ai periodi individuati al comma 1 la quarantena e l'isolamento fiduciario, appunto, dei lavoratori dipendenti del settore privato.
La disposizione di riferimento nel pubblico è l'articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020, mai citato dall'istituto previdenziale.
Per i dipendenti pubblici, il Ministro per la Pa, con decreto del 19 ottobre 2020 (articolo 4) aveva specificato che nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, il lavoratore che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Il Dm scade il 30 aprile, salvo proroghe