Il CommentoAmministratori

Regionalismo differenziato, riparte l'operazione con un nuovo Ddl da approvare entro fine anno

di Ettore Jorio

Durante gli oltre due anni di Covid è emersa l'esigenza di riassumere in capo allo Stato tutte le funzioni difensive, che la Corte costituzionale ha ritenuto essere così riconosciute (sentenza n. 37/2021), attesa la garanzia da assicurare le prescrizioni in termini di profilassi internazionale di competenza esclusiva statale. Ciò in disarmonia con le competenze rimesse dalla revisione costituzionale del 2001 alle Regioni in materia di tutela della salute, insediata nella competenza concorrente, ritenuta insufficiente ad assicurare un'azione coordinata e uniforme nell'affrontare il grande problema pandemico.

Un evento particolare cui ha fatto seguito una soluzione particolare, individuata per rispondere all'esigenza irrinunciabile avvertita da tutta la Nazione di tutelare la propria salute. Un diritto costituzionale cui pervenire a dispetto della prerogativa legislativa e organizzativa regionale.

Un regionalismo legislativo che è, però, divenuto maggiorenne, con il quale oramai dovere fare i conti, anche in considerazione del sostegno che gli assicura la quasi totalità delle Regioni.

Un tema quello della legislazione regionale che è tornato fortemente di moda con le forti rivendicazioni di Veneto e Lombardia esercitate sul Governo a seguito dell'esito plebiscitario dei referendum proposti a suo tempo sull'attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, cui ha fatto eco l'Emilia Romagna con uguale istanza, seppure attenuata sulla materia dell'istruzione (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 24 dicembre 2018).

Oggi l'argomento è stato ripreso, seriamente e in miglioramento rispetto alla bozza di legge cosiddetta Boccia presentata nell'era del pregresso governo Conte-bis (NT+ Enti locali & edilizia del 13 settembre 2019). Lo ha riferito la ministra Gelmini alla iniziativa "Festival di Trento". É nelle sue intenzioni completare e approvare, per la fine di dicembre 2022, la riforma del regionalismo differenziato. Meglio, la legge attuativa dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, preavvisando al riguardo che, oltre alle anzidette tre Regioni, siano in procinto di fare altrettanto, perfezionando una analoga istanza, anche la Toscana e il Veneto.

Da qui, l'esigenza di fare "palestra" per un migliore funzionamento nella iniziativa Pnrr, facendo assumere alle Regioni:
• una maggior competenza legislativa esclusiva in qualcuna delle 23 materie (18 di concorrente e 5 di competenza statale) ipotizzabili allo scopo di regolarle, sia nei principi che nel dettaglio, in modo più attento ai rispettivi territori, intesi non solo sul piano geografico bensì su quello demografico. Una opzione da esercitare, ovviamente, da parte delle Regioni con ragionevolezza e senso autocritico e non già avanzando pretese all'ingrosso, così come fatto nei suddetti referendum, comprendendole tutte, di esercitare persino la legislazione sui porti senza essere tuttavia bagnate dal mare;
• un maggiore protagonismo istituzionale, nel senso - per esempio - dall'essere escluse, così come avvenuto oggi, dalla regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un'attività che vede impegnato il sistema statale e quello locale nella loro interezza, con una esclusione delle autonomie regionali, fatta eccezione per la "Missione 6" riguardante la sanità. Una decisione non affatto condivisibile. E i fatti sono lì a dare ragione a una tale critica. Basti vedere le politiche sociali abbandonate a se stesse, con i Comuni impegnati solo a programmare la spesa dei quattrini europei in grandi e piccole manutenzioni dell'esistente, senza prevedere alcun grande progetto infrastrutturale da concepire e realizzare in apposite aree vaste, generate per l'occasione e il loro funzionamento con l'impegno delle istituzioni locali interessate.
Che l'evidenziazione di una tale impropria trascuratezza - che ha possibilità di trasformarsi in un errore di ipotesi pericoloso ai fini del risultato sperato - possa servire a correggere in corso d'opera quanto programmato e a riassegnare alle Regioni il compito di corretto coordinamento delle iniziative locali. Le stesse potranno con l'occasione, peraltro, emanciparsi con la produzione di leggi negli ambiti di maggiore interesse, antesignane di quello che sarà l'esecuzione del regionalismo differenziato preteso e condiviso dal Parlamento per ciascuna di quelle istanti.