Fisco e contabilità

Registri Iva e liquidazioni periodiche «impossibili» per gli enti locali

Con l'acquisizione delle informazioni elettroniche da fatture e altre comunicazioni telematiche, dal 2021 l'Agenzia fornirà una serie di documenti precompilati

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di Tamara Bersignani e Alessandro Garzon

Per effetto dell'articolo 142 del Dl 34/2020 è slittata a gennaio 2021 la messa a disposizione in via sperimentale delle bozze dei registri Iva di acquisto e vendita, delle comunicazioni delle liquidazioni trimestrali e delle dichiarazioni Iva, i cui dati vengono acquisiti automaticamente dalle fatture elettroniche, dagli esterometri e dai corrispettivi telematici trasmessi. É tuttavia improbabile che gli enti pubblici possano trarre beneficio dalla pre-compilazione di questi documenti.

La messa a disposizione dei documenti precompilati
Con l'acquisizione delle informazioni elettroniche legate alle fatture emesse e ricevute e alle altre comunicazioni telematiche, l'Agenzia è intenzionata – a partire dal 2021 – a fornire ai contribuenti una serie di documenti precompilati che, alla stregua del modello 730, potranno essere confermati ovvero integrati da parte dei contribuenti.
Va collocata in questa prospettiva anche l'introduzione dei nuovi codici documento e codici natura all'interno del formato della fattura elettronica.
Secondo l'Agenzia, le bozze dei registri Iva mensili saranno messe a disposizione dei contribuenti entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando le informazioni pervenute fino a quel momento; i contribuenti e gli intermediari saranno quindi in grado di verificare i dati e, alternativamente, convalidarli/modificarli/integrarli a seconda delle esigenze. La tempistica è stata fissata per rispettare le norme che prevedono l'obbligo di annotare:
• le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al mese di effettuazione;
• le fatture di acquisto anteriormente alla liquidazione periodica in cui viene esercitato il diritto alla detrazione.
Nel gennaio scorso, in occasione di Telefisco 2020, l'Agenzia aveva già chiarito che non sarà possibile utilizzare i dati acquisiti dagli esterometri, in quanto la trasmissione telematica degli stessi è passata da mensile a trimestrale e non può quindi essere presa in considerazione per la creazione dei registri mensili.
Ancora: se messi a disposizione i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, i registri precompilati saranno inevitabilmente carenti delle fatture datate negli ultimi giorni del mese ma trasmesse il 12° giorno successivo, oltre che di eventuali fatture differite (che possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni).
A livello procedurale, i contribuenti (e gli intermediari) potranno visualizzare i documenti precompilati (registri, comunicazioni, dichiarazioni) nella propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Dopodichè, dopo aver verificato i dati proposti nelle bozze, i contribuenti (o i loro intermediari) potranno convalidarli o modificarli, ed eventualmente integrarli con i documenti mancanti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Nel caso di convalida o integrazione nel termine di cui sopra, l'Agenzia procederà all'elaborazione della bozza della comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.

I registri, le comunicazioni e la dichiarazione Iva precompilati
Al di là delle considerazioni fatte, rispetto agli enti locali non risulterà per niente agevole né la predisposizione delle bozze dei registri Iva, né la creazione delle bozze delle liquidazioni periodiche.
A proposito della Lipe, uno degli scogli fin da subito segnalati è rappresentato dalla detrazione delle fatture di acquisto; il totale diritto alla detrazione, infatti, può essere limitato da:
• pro-rata (articolo 19-bis del Dpr 633/1972);
• indetraibilità oggettiva (articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972)
In tutti questi casi le fatture vengono annotate per intero nel registro acquisti ma l'Iva concorre alla liquidazione solamente per una percentuale (di pro-rata o di detrazione parziale).
L'agenzia delle Entrate potrebbe effettivamente procedere alla detrazione in base alla percentuale di pro-rata emergente dalla dichiarazione Iva presentata per l'anno precedente ma l'individuazione degli acquisti oggettivamente o parzialmente indetraibili in base all'articolo 19-bis1 risulta sicuramente più complicata, se non impossibile.
Il pro-rata, in ogni caso, risulta conoscibile all'Agenzia a seguito di presentazione della dichiarazione Iva in scadenza a fine aprile, e non sarebbe quindi utilizzabile per la predisposizione delle bozze dei registri Iva relativi ai primi tre mesi dell'anno.
Impossibile risulterebbe anche la corretta detrazione pro-quota degli acquisti promiscui (articolo 19, comma 4, del Dpr 633/1972), molto frequenti nel caso degli enti locali (basti pensare a tutte le spese legate ad impianti sportivi e palestre che sono abitualmente utilizzate promiscuamente dalle scuole a titolo gratuito e da associazioni sportive a pagamento).
Ulteriori complicazioni emergono nel caso in cui vengano attivate contabilità separate con diverse casistiche di detrazione: sarebbe impossibile per l'agenzia delle Entrate determinare a priori la destinazione della fattura di acquisto, e la conseguente percentuale di detrazione/indetraibilità della stessa.
Non potendo l'Agenzia gestire a monte la corretta detrazione delle fatture di acquisto, il saldo della liquidazione mensile/trimestrale risulterà inevitabilmente errato. Sul punto l'Agenzia, in occasione di Telefisco 2020, ha comunque precisato che «Considerato che nella fattura elettronica non è presente l'informazione relativa alla percentuale di detraibilità dell'Iva relativa al bene o servizio acquistato, nelle bozze dei registri Iva acquisti verrà proposta una percentuale di detraibilità pari al 100 per cento. Sarà cura del contribuente indicare la corretta percentuale di detraibilità in fase di modifica delle bozze dei registri».
Con riferimento, poi, a differenti numerazioni delle fatture di vendita (riferite ad attività separate) sarebbe impossibile per l'Agenzia riuscire ad abbinare ogni singola numerazione al corrispondente intercalare della Dichiarazione Iva.

Le bozze delle Pa saranno inutilizzabili
In aggiunta alle considerazioni finora fatte, nel particolare caso delle Pa, le bozze non potranno risultare attendibili per almeno due altri motivi:
■ perché a livello di acquisti non è possibile per l'agenzia delle Entrate distinguere quelli legati all'attività commerciali rispetto a quelli destinati alle attività istituzionali, che sono la stragrande maggioranza e che verrebbero probabilmente convogliati nella dichiarazione Iva;
■ perché, a eccezione delle farmacie comunali, le Pa sono escluse dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, i quali tuttavia rappresentano una parte assolutamente consistente e rilevante delle entrate commerciali.
Alla fine, pare proprio inevitabile che che le Pa debbano continuare anche per il futuro a gestire autonomamente la propria contabilità Iva, non potendo fare alcun sostanziale affidamento sui documenti proposti dall'agenzia delle Entrate.

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