Residui attivi, garanzie fideiussorie e gestione tesoreria: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Trattamento residui attivi
Qualora l’ente locale, nella verifica annuale dei residui attivi (articolo 228 del Dlgs 267/2000), decida, come prima opzione, di mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell’accertamento dell’entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l’effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizionale. La seconda opzione riguarda pertanto la facoltà concessa «(…) al responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata», «trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso» di «valuta(re) l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. Questa opzione ha il pregio di assicurare una rappresentazione di un risultato depurato da eventuali rischi di mancata riscossione dei residui attivi nei limiti dell’effettiva consistenza reale e permette di diminuire la probabilità di utilizzo dell’anticipazione di tesoreria».
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 70/2025
Garanzie fideiussorie
Secondo l’articolo 204 del Dlgs 267/2000 gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite annuo di indebitamento, stabilisce anche che: «non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l’ente ha accantonato l’intero importo del debito garantito». Un conto è limitare la capacità di indebitamento dell’ente, altro è assicurare che nel bilancio del Comune siano prudenzialmente accantonate le risorse necessarie ad affrontare il rischio di una potenziale passività, totalmente priva di copertura finanziaria. Nel primo caso, la passività è certa, come certi devono essere gli stanziamenti a copertura del debito (articolo 203 del Dlgs 267/2000; mentre il rischio fugato dai limiti di indebitamento annuo è quello di un’eccessiva rigidità strutturale del bilancio annuale. Nel secondo caso, invece, la passività è solo potenziale ma in grado di esporre l’Ente al rischio, anche futuro, di dover pagare l’intero ammontare del debito, comprensivo della parte capitale, degli interessi e delle spese. L’orizzonte temporale, pertanto, non è necessariamente quello annuale. La ratio dell’accantonamento prudenziale prescritto dal principio contabile è quella di assicurare anche ai bilanci degli esercizi futuri la provvista sufficiente a fronteggiare il rischio di escussione della garanzia prestata sull’intero debito.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 139/2025
Gestione della tesoreria
Deve essere affermata la non pignorabilità dell’anticipazione di tesoreria, che viene a costituire un saldo negativo del conto. Si tratta di un principio oramai assunto ajus receptum dalla stessa giurisprudenza, secondo cui in costanza di anticipazione di tesoreria il “blocco” relativo ad un eventuale pignoramento “subito” dall’Ente può trovare “copertura” solo su eventuali somme presenti nelle contabilità speciali in Banca d’Italia, sempre che “libere” (e quindi non “vincolate”) e non ancora utilizzate per diminuire il saldo passivo dell’anticipazione accordata.
Sezione giurisdizionale regionale della Calabria - Sentenza n. 139/2025
La pianificazione della revisione dell’ente locale alla luce della nuova direttiva Ue anticorruzione
di Marco Berardi e Andrea Ziruolo - Rubrica a cura di Ancrel