Amministratori

Responsabilità civile, sul risarcimento al privato che ha perso un finanziamento regionale per colpa del Comune decide il giudice ordinario

I fondi sono stati erogati dai Comuni per la realizzazione di programmi di restauro del patrimonio edilizio esistente

di Pietro Verna

Sull'azione risarcitoria promossa dal privato che ha perso un finanziamento della regione per colpa del Comune decide il giudice ordinario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili (ordinanza n. 30962/2022) che ha annullato la sentenza con la quale il Tribunale di Perugia aveva declinato la propria giurisdizione a favore del giudice amministrativo sulla domanda con la quale i proprietari di un immobile avevano chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno subito a causa della perdita del contributo regionale previsto dall'articolo 7 della legge della Regione Umbria 23/2003. Norma in forza della quale i fondi regionali sarebbero stati erogati dai Comuni per la realizzazione di programmi di restauro del patrimonio edilizio esistente, e da questi destinati ai privati, all'esito di un iter così riassumibile: i Comuni avrebbero dovuto approntare "piani di intervento per aree omogenee" intesi a conseguire gli obiettivi della legge regionale (integrazione sociale, reinsediamento delle famiglie nei centri storici, eliminazione del degrado, edilizia sociale), pubblicare i bandi e raccogliere le domande di contributo e, infine, la regione avrebbe vagliato e approvato i piani predisposti dai comuni. Piano che, nel caso di specie, la regione aveva respinto con la delibera di Giunta n. 2325/2007 («gli interventi proposti, pochi, sporadici e diffusi per tutta la frazione, non fanno in alcun modo riferimento ad un univoco disegno di recupero unitario non essendo state individuate […] le zone di particolare degrado edilizio e di interesse residenziale»).

Da qui gli sviluppi della vicenda. In primis la decisione dei proprietari dell'immobile di citare l'amministrazione comunale per sentirla condannare al risarcimento del danno per aver predisposto un piano di interventi che non rispondeva alla caratteristiche cui la regione subordinava la concessione del contributo.

In secondo luogo la sentenza con cui il Tribunale di Perugia aveva rimesso la causa al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione ritenendo che la domanda degli attori avesse ad oggetto «il risarcimento del danno derivante dalla mancata concessione di un contributo pubblico», che la concessione di tale contributo fosse riservata alla «discrezionalità dell'amministrazione regionale» e che, a fronte di tale discrezionalità, «gli attori non vantavano alcun diritto soggettivo all'erogazione del finanziamento». Infine l'ordinanza con la quale il Tar Umbria aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione ex articolo 11, comma 3, del codice di procedura amministrativa e dell'articolo 59, comma 3, della legge 69/2009. Conflitto che la Cassazione ha risolto con l'ordinanza in narrativa .

Più precisamente, il Supremo Collegio ha rilevato che «gli attori (…) non si dolgono né della illegittimità del provvedimento adottato dalla Giunta regionale che ha negato il finanziamento, né della illegittimità formale del piano di interventi predisposto dal Comune di Perugia, e nel quale era inserito il loro intervento di ristrutturazione con la connessa richiesta di finanziamento (…), ma dell' inadeguatezza del piano predisposto dal Comune» e ha qualificato l'azione dei proprietari «un'ordinaria ipotesi di azione di risarcimento di danno aquiliano da lucro cessante futuro (…) in quanto tale devoluta al giudice ordinario». Decisione che conferma l'orientamento secondo il quale:
• se il danno è arrecato da una condotta materiale imputabile alla Pa la giurisdizione spetta al giudice ordinario atteso che il privato che instaura il giudizio «non mette in discussione l'illegittimità dell'atto amministrativo, ma lamenta violazione lesione del suo affidamento sulla legittimità dell'atto annullato e ne chiede il risarcimento per aver orientato le proprie scelte negoziali o imprenditoriali confidando nella relativa legittimità» (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 6596/2011);
• la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Pa per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato, ma di una lesione della sua integrità patrimoniale in base all'articolo 2043 del codice civile, rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 6596/2011).

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