Responsabilità penale per i revisori dei conti che non vigilano sulla regolarità dei bilanci
La Corte di cassazione penale (sentenza n. 33843/2018) ha confermato la condanna del collegio dei revisori dei conti di un Comune per il reato di concorso nella falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale per non aver adeguatamente vigilato sui bilanci consuntivi e preventivi fornendo pareri positivi nelle proprie relazioni nonostante macroscopici errori contabili e violazioni dei sani principi finanziari.
Gli errori contabili
Dai riscontri effettuati sui dati contabili del Comune sono emersi consistenti errori contabili e, in particolare, alterazione dei residui attivi riportati nei conti consuntivi con la presenza di crediti fittizi relativi all'Ici ordinaria che riportava somme già riscosse con evidente disallineamento tra i dati di bilancio e crediti contabilizzati presso il concessionario; mancanza della determina di riaccertamento ordinario dei residui tale da permettere di riportare dolosamente i maggiori residui attivi in assenza dei loro titoli giuridici, alterando il risultato di amministrazione; errata e fraudolenta iscrizione di poste in partite di giro (ivi incluse le anticipazioni di tesoreria non restituite alla fine dell'anno); omessa contabilizzazione dell'esposizione debitoria verso le società partecipate.
La certificazione dei revisori dei conti
Nonostante i macroscopici ed evidenti errori contabili che dissimulavano la reale consistenza della crisi finanziaria del Comune, nella relazione al conto consuntivo i revisori evidenziavano, invece, la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese; la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti; l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitali relativi ai servizi per conto terzi; l'adempimento degli obblighi fiscali; infine che l'ente aveva provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi. Questa attestazione veniva ripetuta anche nella relazione al conto consuntivo dell'anno successivo.
La condotta penalmente rilevante
I giudici di Piazza Cavour evidenziano come i revisori siano tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni certificative, al rispetto dei principi in materia di contabilità pubblica che, alla luce del testo unico, possono essere individuati nella : unicità - nel senso che il bilancio comunale è unico, con la conseguenza che sono vietate tutte le spese e le entrate che non vi risultino iscritte; annualità - con riferimento all'unità temporale, ossia l'esercizio; universalità - nel senso che vi devono essere inserite tutte le entrate e le uscite che il Comune deve sostenere nel corso dell'anno solare; integralità – nel senso che tutte le entrate e le uscite devono esservi inserite integralmente, senza compensazioni o riduzioni; veridicità - dovendo il bilancio essere redatto secondo i principi di prudenza, con stime quanto più possibile vicine alla realtà; equilibrio contabile e pubblicità.
La Corte territoriale, nella sentenza di condanna, ha correttamente evidenziato come la condotta sia stata penalmente rilevante in quanto i revisori si sono discostati o, comunque, non si sono adeguati alle precise indicazioni fornite dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti che, sin dal 2002, aveva adottato delle precise regole da seguire nell'attività di revisione, individuando le griglie di controlli da pianificare e predisporre, nonché prevedendo un piano generale che documenti la revisione e che ne indichi l'ampiezza e le modalità, proprio in quanto la mole degli atti non consentirebbe il controllo di ogni singolo documento. In altri termini, le evidenziate distorsioni contabili non sarebbero sicuramente sfuggite ai revisori, se essi avessero svolto il loro compito in maniera adeguata, alla stregua della loro competenza professionale. Al contrario è stata attribuita ai revisori una condotta complessa: sia attiva - consistita nella dichiarazione di congruità delle previsioni di bilancio e nell'attestazione della corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione - sia omissiva - avendo, essi, consapevolmente omesso di segnalare i gravi e reiterati artifici contabili posti in essere.
La Cassazione, pertanto, conferma la condanna penale nei confronti dell'intero collegio contabile per concorso nel reato di falso ideologico, per aver consentito l'approvazione del rendiconto di gestione al Consiglio comunale senza, dolosamente evidenziare, l'inattendibilità dello stesso.
La sentenza della Corte di cassazione n. 33843/2018
Monitoraggio trimestrale e relazione al conto annuale, le verifiche del revisore
di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel