Amministratori

Revisori, l'ente deve valutare l'opportunità dell'incarico a un dipendente del consorzio partecipato

Tenuto conto delle funzioni pubbliche e delle attività amministrative svolte dal Comune nell'ambito consortile

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di Manuela Sodini

L'ente locale deve verificare se situazioni concrete, se non di incompatibilità, di inopportunità possano portare ad una causa di impedimento in caso di nomina a revisore di un dipendente del consorzio partecipato dallo stesso ente, tenuto conto delle funzioni pubbliche e delle attività amministrative svolte dal Comune nell'ambito consortile; questa la massima, in sintesi, con cui si è espresso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

La questione oggetto del parere riguarda il caso di un Comune che con delibera consiliare, a seguito del sorteggio, ha nominato il revisore dei conti; nomina rispetto alla quale alcuni consiglieri comunali hanno sollevato eccezioni di presunta incompatibilità considerato che il revisore sorteggiato è dipendente a tempo pieno dell'ente idrico in qualità di Responsabile dei Servizi finanziari, ente partecipato da tutti i Comuni del territorio costituiti in consorzio obbligatorio.

Nel parere vengono preliminarmente richiamate le disposizioni dell'articolo 236 del decreto 267/2000 che disciplinano le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, ritenendo rilevanti, in particolare, rispetto alla fattispecie in esame il primo e terzo comma dell'articolo 236; disposizioni queste volte a garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza.

A titolo esemplificativo, nel parere si richiamano le disposizioni in tema di controlli sulle società non quotate partecipate dall'ente locale, in particolare le attività di revisione sul bilancio consolidato nel caso in cui l'ente locale sia chiamato a redigerlo, bilancio che viene a comprendere anche i risultati della gestione del consorzio in questione. Questo adempimento potrebbe rappresentare l'occasione in cui si vengono a sovrapporre le posizioni di controllore e controllato compromettendo l'imparzialità e l'indipendenza, sebbene nel caso in oggetto l'ente idrico risulta escluso dal perimetro di consolidamento per irrilevanza della quota di partecipazione al consorzio.

In assenza di specifica e diretta normativa, il parere conclude invitando l'ente locale a verificare se ragioni di opportunità dettate dalla ratio delle disposizioni in tema di conflitto d'interessi possano portare a una causa di impedimento all'incarico di revisore nel caso di specie. Infatti, il revisore dei conti, al fine di garantire l'autonomia di giudizio e l'indipendenza della sua attività, dovrebbe evitare le ipotesi in cui potrebbe confliggere il ruolo di controllore con quello di controllato. Tale ipotesi dovrà essere esaminata dal Comune al fine di valutare eventuali situazioni concrete, se non di incompatibilità, di inopportunità della nomina del revisore, mediante una disamina delle funzioni pubbliche e delle attività amministrative svolte dal Comune nell'ambito consortile. In chiusura, si precisa che l'eventuale revoca non comporta alcuna sanzione rispetto all'iscrizione del revisore nell'elenco dei revisori degli enti locali, non essendovi una specifica previsione normativa al riguardo.

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