Revoca del dirigente, lo «scambio» di incarichi non equivale alla rotazione
Senza specifici e circostanziati motivi disciplinari, di produttività o organizzativi il dirigente non può essere rimosso
La rotazione degli incarichi dirigenziali è come una «girandola»: tutti gli incarichi devono (o quantomeno dovrebbero) ruotare. Il mero «scambio» di incarichi tra due dirigenti operata da un sindaco neoeletto non integra quella ristrutturazione richiesta dalla disciplina per giustificare una eventuale revoca anticipata di un incarico apicale. Infatti la revoca di una simile «missione» può scaturire o da un procedimento disciplinare o dal mancato raggiungimento degli obiettivi o da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate da ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente. Il manager rimosso va quindi riassegnato alle funzioni revocate sempreché nel fattempo, come nel caso trattato dalla Cassazione, nella sentenza 21482/2020, nelle more della giustizia il dirigente non sia ormai andato in pensione.
Discrezionalità e limiti
Mentre per il conferimento e per la conferma di un incarico di funzione dirigenziale, rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla singola amministrazione, la revoca anticipata dell'incarico invece, presupponendo la vigenza di un rapporto contrattuale in essere, incontra precisi limiti legislativamente e pattiziamente fissati.
La disciplina Tuel e Ccnl
Il testo unico degli enti locali prevede che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco. Gli incarichi sono revocati: in caso di inosservanza delle direttive del sindaco stesso, della giunta o dell'assessore di riferimento; in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o comunque reiterata. In proposito la normativa contrattuale collettiva precisa che l'eventuale revoca anticipata dell'incarico rispetto alla sua naturale scadenza può avvenire solo ed esclusivamente per motivate ragioni (ri)organizzative o produttive ovvero all'esito negativo di una valutazione di percorso del dirigente.
Sistema «binario» e la giusta causa
Quanto alle peculiari esigenze «ri-organizzative» la revoca anticipata dell'incarico dirigenziale deve essere adottata con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni chiare e attinenti alla specifica area in cui è investito il manager in questione. Per tutto ciò, ha chiarito la Cassazione, la revoca di fatto di un incarico in precedenza attribuito con conseguente «passaggio» immotivato da questo incarico a un altro, e a ben vedere senza ragioni organizzative o valutazioni comparative, non può essere inquadrato nell'istituto della cosiddetta rotazione che per natura implica un riassetto organizzativo complessivo e non certo limitato ad alcuni soltanto dei settori dell'organigramma. In altre parole il conferimento dell'incarico manageriale determina accanto al rapporto fondamentale a tempo indeterminato secondo il cosiddetto sistema binario, l'istaurazione di un contratto a tempo determinato il quale ai sensi della normativa di diritto comune è passibile di recesso prima della scadenza, solo in presenza di una giusta causa organizzativa o afferente a vicende «critiche» dell'incaricato.